Nel caso di specie, è pacifico che il riscatto parziale della polizza unit linked originariamente sottoscritta dal ricorrente sia stato preceduto da un’attività consulenziale da parte dell’intermediario resistente. Ciò posto, risulta comunque assorbente di ogni altro profilo valutativo la circostanza per cui dalla documentazione in atti non emerge l’effettiva sussistenza di un danno concretamente sofferto dall’odierno ricorrente a seguito degli asseriti comportamenti violativi addebitati al resistente. Invero, l’investitore non ha reso alcuna effettiva prova a supporto del danno richiesto, non avendo dimostrato (neanche attraverso un ragionamento di tipo presuntivo o probabilistico) che, ove avesse continuato a mantenere in portafoglio la polizza de qua, non avrebbe subito il medesimo pregiudizio economico invocato (che, pur tuttavia, non sembra neanche essersi effettivamente realizzato).
Dall’analisi della documentazione, emerge che la polizza sottoscritta non staccava cedole trimestrali, ma rimborsava anticipatamente parte del capitale, nell’ipotesi in cui il prodotto non riuscisse a garantire un reale rendimento positivo nell’ordine dello 0,5% trimestrale. Al contempo, l’Intermediario ha dimostrato che il prodotto, a partire dall’inizio del 2022, avesse intrapreso un trend negativo, continuato anche nei mesi successivi al riscatto. Si può, quindi, ritenere che la vendita della polizza disposta nell’aprile del 2022 abbia impedito che il cliente maturasse ulteriori e più gravi perdite sul prodotto, rispetto a quanto inizialmente investito. Nondimeno, il ricorrente non ha neppure comprovato l’asserita perdita subita a seguito del riscatto, men che mai che, se avesse mantenuto il prodotto, il capitale si sarebbe nel tempo apprezzato, piuttosto che depauperarsi.
Parimenti infondata è la richiesta di danno derivante dal mancato percepimento delle “cedole” trimestrali, che erano, in realtà, dei meri riscatti parziali, che riducevano il valore del premio investito. Il cliente, rientrato nella disponibilità di una cospicua somma di denaro, invece di effettuare un nuovo versamento sul prodotto assicurativo, ha deciso di indirizzare parte della somma riscattata su altre forme d’investimento, che come i BTP pagavano cedole anche maggiori di quella dello 0,5%.