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Nota a ACF, 15 novembre 2023, n. 6987.

Alessandro Ripoldi

Studio Legale Ripoldi

Ai fini che qui interessano, l’investitore adiva l’Arbitro per le controversie finanziarie lamentando, da un lato, la violazione degli obblighi informativi previsti dal combinato disposto degli artt. 21 T.u.f., 27 ss. Reg. Consob n. 16190/2007, e, dall’altro, la violazione della normativa relativa alla valutazione di appropriatezza prevista dagli artt. 41, 42 Reg. Consob n. 16190/2007.

Le operazioni contestate, segnatamente, riguardavano operatività in ETC leva 2x e Certificates leva 7x, disposta dal Ricorrente, tra il 2012 e il 2015, mediante la piattaforma di trading online messa a disposizione dell’Intermediario.

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Ciò posto, il Ricorrente, premettendo di aver “principalmente investito in azioni con emittenti i principali player dei diversi settori”, lamentava nel merito di non aver mai ottenuto alcuna specifica informativa relativamente all’operatività in titoli non quotati sui mercati regolamentati, oltrechè riguardo al funzionamento delle leve finanziarie.

L’investitore deduceva inoltre che la valutazione di appropriatezza non era stata effettuata nei termini previsti dalla normativa applicabile così come interpretata alla luce delle precedenti decisioni dell’Arbitro per le controversie finanziarie.

L’Intermediario, dal canto suo, rappresentava l’infondatezza delle deduzioni avversarie relativamente alla violazione degli obblighi informativi, allegando a sostegno documentazione medio tempore asseritamente messa a disposizione dell’investitore, segnatamente, documento KID e Comunicazione n. 0097996 del 22.12.2014.

Inoltre, in punto valutazione di appropriatezza degli investimenti contestati, evidenziava, in primo luogo, come gli ETC dovessero considerarsi appropriati al profilo di rischio dinamico del Ricorrente, come risultante dal questionario Mifid compilato.

Quanto agli ETF, invece, l’Intermediario in secundis rappresentava che l’efficacia “bloccante” dell’avviso di inappropriatezza dovesse ritenersi integrata dal fatto che “per poter procedere con l’ordine, il Cliente doveva confermare la propria volontà di proseguire”.

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Tanto dedotto nel procedimento dai litiganti, l’Arbitro si è pronunciato, riassuntivamente, nei termini che seguono.

Quanto agli obblighi informativi sulle caratteristiche ed i rischi dei titoli oggetto di controversia, ha statuito che “le schermate allegate alla memoria difensiva del resistente si riferiscono ad un periodo di gran lunga successivo a quello in esame”. (…) “Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla comunicazione sui prodotti complessi”, con difetto, quindi, dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile.

Con riferimento, invece, alla valutazione di appropriatezza, il Collegio ha evidenziato come soltanto i Certificates dovessero considerarsi inappropriati rispetto al profilo di rischio dell’investitore, mentre, in punto onere della prova, l’Arbitro ha ritenuto che “dalla documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio non emerge, però, alcun elemento probatorio idonea a comprovare che l’odierno Ricorrente sia stato effettivamente destinatario degli alert di inappropriatezza”.

Tutto ciò premesso, l’Arbitro, tuttavia, risolveva le questioni sottoposte in punto nesso di causalità.

Il Collegio, infatti, ha ritenuto di limitare il risarcimento del danno subito dall’investitore in ragione dell’effettiva e concreta operatività dello stesso, considerata “particolarmente marcata” in ETC e “reiterata” in Certificates.

Nello specifico, con riferimento agli investimenti in ETC, il Collegio ha infatti evidenziato l’insussistenza del nesso di causalità posto “che l’operatività su tali strumenti finanziari è stata particolarmente marcata anche precedentemente a quella qui in esame ed essa, prima della perdita riscontrata nel novembre 2013, era stata per l’odierno Ricorrente profittevole, il che indice ragionevolmente a ritenere che, quand’anche fosse stato effettivamente destinatario di un set informativo idoneo e avesse avuto previa contezza, sempre in forme idonee, dell’esito della valutazione di appropriatezza del resistente, egli si sarebbe comunque determinato nel senso di procedere con le operazioni in ETC di cui ora si duole”.

Per quanto attiene ai Certificates, invece, l’Arbitro ha statuito che “l’aver l’odierno Ricorrente reiterato l’operatività di che trattasi (con operazioni in data 12 maggio 2014, 5 giugno 2014, 23 giugno 2014, 23 giugno 2014 e 3 dicembre 2015) pur in assenza, come da egli sostenuto in questa sede, di un quadro informativo e comportamentale idoneo da parte dell’Intermediario è elemento che va valorizzato in termini di concorso di colpa a suo carico, ex art. 1227 c.c., con l’effetto che la domanda di ristoro di parte attorea è, in parte qua, solo parzialmente accoglibile”: al netto dei profitti conseguiti, quindi, “l’importo riveniente va ridotto, in via equitativa, in misura pari al 50% per effetto della reiterata operatività del Ricorrente in Certificate il che, nel periodo considerato, ha oggettivamente concorso all’aggravamento delle perdite complessivamente accumulate”.

Parte ricorrente è stata assistita dall’Avv. Alessandro Ripoldi.

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