Cass. Civ., Sez. III, 14 novembre 2023, n. 31712.
La vicenda processuale oggetto del presente commento trae origine dall’accertata responsabilità in primo e in secondo grado del promotore finanziario per la perdita da parte dell’investitore in seguito all’acquisto di titoli obbligazionari di società successivamente fallita.
I giudici di merito avevano evidenziato a fondamento delle rispettive decisioni assunte i diversi profili di inadempimento riconducibili alla condotta professionale del promotore.
Tali profili consistono nel non aver il soggetto professionale provveduto adeguatamente al rispetto dei doveri informativi e al non aver osservato gli obblighi connessi all’avvertimento circa i conflitti di interesse legati all’investimento oggetto del giudizio.
Il promotore ricorreva in Cassazione per i seguenti motivi: avere la corte territoriale erroneamente applicato al caso di specie una disciplina legislativa non più in vigore al momento della sottoscrizione riferibile alla specifica natura del rapporto in esame (execution only) in relazione al quale risulta espressamente escluso alcun obbligo dell’intermediario finanziario di adempiere al complesso dei doveri di protezione dell’investitore viceversa previsto in relazione alle forme di investimento caratterizzate da diversa natura e per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la violazione degli obblighi del promotore finanziario in relazione all’informativa dell’investitore circa i potenziali conflitti di interesse connessi all’investimento in esame, non avvedendosi delle specifiche novità restrittive introdotte dalla direttiva Mifid.
La Suprema Corte nell’analizzare i motivi posti a fondamento del ricorso del promotore, ha segnalato che al fine di sollevare l’intermediario finanziario dall’adempimento dei doveri generali di protezione degli investitori previsti dal sistema in esame spetta al medesimo fornire prova, concreta e specifica 1) che il servizio execution only prestato in relazione al singolo e specifico ordine di investimento sia stato assunto su iniziativa del cliente; 2) che il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare il servizio execution only, l’intermediario non è tenuto a ad effettuare valutazioni in ordine all’appropriatezza dell’investimento, con conseguente assenza di beneficio prestato dalle norme generali che lo riguardano; 3) il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di conflitti di interesse.
Specificato ciò la Corte è passata all’esame di quanto prodotto dal ricorrente che si è limitato ad allegare la sottoscrizione del contratto da parte del cliente con la mera indicazione che il servizio veniva prestato su sua iniziativa e che l’intermediario rispettava gli obblighi previsti in materia di conflitto di interesse nonché l’atto di autorizzazione ove affermava di essere consapevole del potenziale conflitto di interessi.
Ebbene tale documentazione è stata ritenuta dal Collegio inidonea ad attestare l’effettiva e incontroversa riconducibilità al cliente dell’iniziativa riferita allo specifico ordine di investimento dedotto in giudizio. Secondo la Corte, quindi, per sottrarsi agli obblighi sopra indicati è necessario individuare gli elementi di fatto attestanti l’incontroversa riconducibilità alla sola iniziativa del cliente per lo specifico ordine di esecuzione oggetto del contenzioso. Infatti, quanto prodotto dal ricorrente è stato considerato generico e insufficiente ai fini del richiamato art. 43 del Regolamento Consob.
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Info sull'autore
Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi dell’Insubria, con tesi in diritto fallimentare. Avvocato in Lecco, con esperienza in contenzioso civile, procedure esecutive, diritto societario e arbitrato.