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Nota a ACF, 20 novembre 2023, n. 6998.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

La controversia de qua ha ad oggetto il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare per non avere reso possibile la negoziazione di strumenti finanziari derivati (nella specie, futures e opzioni) a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica messa a disposizione della clientela.

Ebbene, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso. Invero, pur essendo incontestabile la verificazione di malfunzionamenti della piattaforma di trading online del resistente, risulta parimenti comprovata la circostanza che l’Intermediario si sia prontamente attivato per mitigare (se non sterilizzare del tutto) i relativi effetti di ricaduta per la clientela, consentendo alla stessa di potersi avvalere di una modalità alternativa per poter operare, nella specie del canale telefonico, e fornendo idonea informativa anche a favore dei ricorrenti.

Al contempo, è dimostrato è che, nel periodo in cui si è registrato il lamentato blocco informatico, tale misura alternativa abbia efficacemente sterilizzato le relative ricadute, tanto da aver consentito agli stessi ricorrenti di impartire telefonicamente ordini su operazioni di trading che, solo per esclusiva volontà dei medesimi, hanno avuto ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli qui in lite (dovendosi, consequenzialmente, ritenere tutt’altro che comprovate le lamentate difficoltà di contatto telefonico).

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