Prodotti di assicurazione e di investimento assicurativo
Intervento del Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università Bocconi di Milano)
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Nell’esaminare, seppur sinteticamente, il variegato panorama dei prodotti assicurativi, occorre prendere le mosse dalla nota distinzione tra assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita.
Infatti, secondo le teorie cc.dd. “pluraliste”, i contratti del primo tipo presentano differenze sostanziali rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di individuare un unico genus contrattuale definibile come assicurazione, ricorrendo invece due species diverse: più precisamente, nell’assicurazione contro i danni, il contratto assicurativo ha scopo indennitario; nell’assicurazione sulla vita, esso ha scopo di risparmio e capitalizzazione ([1]).
Come confermato anche dalle Sezioni Unite, l’assicurazione sulla vita è sottratta al principio indennitario, ovvero al principio in virtù del quale l’indennizzo non può eccedere il danno effettivamente patito dall’assicurato: quindi, deve considerarsi ormai superata la c.d. “teoria indennitaria”, secondo cui anche nell’assicurazione sulla vita sarebbe ravvisabile un danno ([2]).
Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si sono poi diffusi veri e propri prodotti di investimento, che – si può affermare – assumono solo formalmente la veste di polizze: tra tali prodotti spiccano le polizze linked, la cui natura è stata oggetto di specifica analisi da parte della giurisprudenza in tempi recenti ([3]).
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[1] In particolare, si è evidenziato in dottrina che la dicotomia tra l’assicurazione contro i danni e quella sulla vita non consisterebbe in un mero schema formale, ma implicherebbe una distinzione attinente alla sostanziale struttura e alle profonde esigenze del rapporto. Tra i sostenitori di questa teoria maggioritaria, si vedano: Fanelli, La «summa divisio» delle assicurazioni private: riflessioni su un vecchio problema, in Foro it., 1962, IV, c. 64; Id., Le assicurazioni, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, vol. XXXVI, t. 1, Milano, 1973; Gambino, Finalità e tendenze attuali delle assicurazioni sulla vita (le polizze vita come prodotti finanziari), in Riv. dir. comm., 1985, I, p. 110 ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2006; Campobasso, Diritto commerciale, vol. 3, Milano, 2008; Farenga, Manuale di diritto delle assicurazioni private, Torino, 2015, p. 151 ss.
Per l’impostazione, divenuta poi minoritaria, che riconduceva sia l’assicurazione contro i danni e che quella sulla vita ad un unico genus, v.: Ascarelli, Sul concetto unitario del contratto di assicurazione, in Saggi Giuridici, Milano, 1949; Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc dir., vol. III, Milano, 1958, che dà conto anche delle diverse visioni.
[2] Cfr.: Cass. civ., Sez. Un., 10 aprile 2002, n. 5119. Per alcuni commenti alla pronuncia, v.: Segreto, Assicurazione privata contro gli infortuni invalidanti e mortali: contratto misto?, in Corr. giur., n. 7, 1° luglio 2002, p. 893; Bitetto, Pluralità di assicurazioni infortuni per il medesimo rischio: “meglio feriti che morti”, in Danno e resp., n. 8-9, 1° agosto 2002, p. 836. L’intervento delle Sezioni Unite era stato preceduto da una lunga serie di precedenti conformi, tra cui meritano di essere ricordati: Cass. civ., 23 agosto 1999, n. 8826, in Rep. Foro it., 1999, voce Assicurazione (contratto di), n. 126, e, per esteso, in Assicurazioni, 2000, II, 2, p. 13, con nota di Rossetti, Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames? (Riflessioni sul principio indennitario); App. Genova, 2 maggio 1996, in Rep. Foro it., 1997, voce cit., n. 119, e, per esteso, in Assicurazioni, 1996, II, 2, p. 125, con nota di Tricoli, Assicurazioni infortuni e art. 1910, comma 3, c.c.; Cass. civ., 4 agosto 1995, n. 8597, in Rep. Foro it., 1997, voce cit., n. 120, e, per esteso, in Dir. ed econ. assicuraz., 1996, p. 633; Cass. civ., 2 marzo 1981, n. 1219, in Rep. Foro it., 1981, voce cit., n. 150, e, per esteso, in Dir. e pratica assic., 1982, p. 506, con nota di Antinozzi, Pluralità di assicurazioni e problematica in tema di assicurazione contro gli infortuni; Cass. civ., 19 marzo 1980, n. 1832, in Rep. Foro it., 1980, voce cit., n. 1832.
[3] V. infra, con riferimento alla giurisprudenza di Cassazione. Per quanto riguarda la Corte di Giustizia UE, deve essere citata la sentenza C-542/16 del 31 maggio 2018, par. 51, ove si afferma: «per rientrare nella nozione di ‘contratto di assicurazione’, di cui all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione (…) deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell’assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore in caso di decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso». Nello stesso senso, cfr. anche la precedente sentenza Corte di Giustizia UE C-166-11 del 1° marzo 2012: «28. Orbene, per quanto concerne il tipo di contratto in questione nel procedimento principale, esso prevede, in particolare, un’assicurazione sulla vita nel senso stretto dei termini. La qualificazione di un contratto siffatto come ‘contratto d’assicurazione’, ai sensi della direttiva 85/577, non appare pertanto manifestamente errata. Benché, certo, il contratto in questione nel procedimento principale offra un’assicurazione sulla vita in cambio del versamento mensile di premi destinati ad essere investiti in titoli a reddito fisso e a reddito variabile nonché in prodotti finanziari, e il rischio finanziario di tali investimenti gravi sul sottoscrittore, clausole contrattuali di tal genere non sono tuttavia inabituali. 29. Al contrario, i contratti detti ‘unit linked’, oppure ‘collegati a fondi d’investimento’, come quello concluso dal sig. (…), sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall’allegato I, punto III, della direttiva ‘assicurazione vita’, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, lettera a), della stessa direttiva. 30. Peraltro, già prima dell’entrata in vigore della direttiva 85/577, le assicurazioni collegate a fondi d’investimento erano considerate, conformemente all’articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 79/267, nonché al punto III dell’allegato alla medesima, come rientranti in un ramo dell’assicurazione sulla vita. Il legislatore dell’Unione, adottando la direttiva 85/577, non ha ristretto tuttavia la nozione di contratto d’assicurazione nel senso che essa non coprirebbe le assicurazioni collegate a fondi d’investimento. 31. Alla luce di ciò, e in mancanza di disposizioni che vadano in senso contrario, è giustificato ritenere che il legislatore dell’Unione, quando ha adottato la direttiva 85/577 ed ha escluso dalla sfera d’applicazione della medesima i contratti di assicurazione nella loro integralità, considerasse come contratti di assicurazione i contratti d’assicurazione collegati a fondi di investimento. 32. Di conseguenza, occorre dichiarare che questi contratti non rientrano nella sfera d’applicazione di questa direttiva».
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