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Nota a ACF, 14 settembre 2023, n. 6986.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nel caso di specie, con riferimento all’assolvimento degli obblighi informativi dovuti al momento della ricezione ed esecuzione dell’ordine di acquisto degli strumenti, si osserva che l’Intermediario ha riprodotto la schermata che di norma appare ai clienti quando si svolgono operazioni online, alla quale è necessario accedere al fine di impartire un ordine su un titolo.

Ebbene, da tale riproduzione si evince che, rispetto al titolo selezionato, compare una prima videata contenente l’indicazione del rating dell’emittente (segnatamente, AAA), e altri valori relativi alla negoziazione (mercato, volume e prezzi massimi e minimi della giornata), oltre a dati su rendimenti e dettagli sul tipo frequenza e prossima cedola: elementi che il cliente avendo operato online ha avuto modo di visionare.

Quanto alla scheda prodotto accessibile mediante il link “Informativa titolo”, l’Intermediario ha versato in atti la copia, a titolo esemplificativo, della scheda riferita alle obbligazioni oggetto di contestazione. Esaminando tale scheda, composta da tre pagine, si rilevano informazioni più dettagliate sull’emissione con grafici che raffigurano anche prezzi e quantità, rendimento del titolo e andamento del cambio della lira turca nell’ultimo anno. È, inoltre, presente una sintesi descrittiva, che fornisce informazioni di facile comprensione, quali, per esempio, la voce “importo e tipologia” che recita: «Il prestito obbligazionario “Asian Infrastructure Investment Bank” di tipo Sovranazionale, avente tasso annuo pari a 14.1%, ha un capitale nominale circolante di TRY 160,000,000 con un lotto minimo di TRY 1,000.». Sono descritte nella “Sezione rischi” le componenti principali di rischio (interesse, credito, liquidità, cambio, bail-in). In particolare, con riferimento al rischio di cambio è riportata la seguente avvertenza: «Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore (tipicamente l’euro per l’investitore italiano) al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio.». Al riguardo, va detto, inoltre, che l’Intermediario ha fornito, tramite i citati file di log delle operazioni, evidenza del fatto che il ricorrente accedeva alla prima schermata sul titolo dove erano visibili diverse informazioni specifiche e l’indicazione del prezzo e dei rating, nel caso di specie indicativi di una certa rischiosità.

Di contro, per quanto attiene alla scheda prodotto, la cui presenza tramite apposito link nella schermata degli ordini risulta plausibile nell’ambito della descritta procedura di trading on line, l’Intermediario non ha allegato che il sistema avesse un meccanismo “bloccante” che impedisse la finalizzazione dell’operazione ove tale link non fosse preventivamente attivato e la scheda prodotto non fosse consultata, affermando che trattasi peraltro di informazioni aggiuntive a quelle della sezione iniziale.

In proposito, si rileva che la documentazione prodotta in atti dall’Intermediario non risulta del tutto idonea, nella valutazione di questo Collegio, a fare ritenere provata l’effettiva visualizzazione da parte del Ricorrente della scheda prodotto delle obbligazioni oggetto degli ordini di acquisto contestati. Sul punto, il Collegio ricorda che in tema di operatività online il Collegio, muovendo dall’assunto per cui la circostanza che il cliente si avvalga di strumenti telematici per disporre le operazioni di investimento non può avere tra i suoi effetti quello di giustificare un abbassamento della sua soglia di tutela, ha in precedenti decisioni[1], altresì evidenziato che «quando il servizio di esecuzione di ordini viene prestato in modalità telematica per poter dimostrare di aver assolto pienamente i propri obblighi di informazione l’intermediario non può solo limitarsi, come nella specie, a evidenziare l’esistenza, all’interno della propria piattaforma, di un semplice link cliccabile attraverso il quale è possibile accedere al set informativo necessario per permette all’investitore una scelta consapevole».

Ad avviso del Collegio, l’inserimento di un link cliccabile, che costituisce una modalità che finisce per rimettere l’acquisizione delle informazioni all’iniziativa del cliente, non può considerarsi una modalità informativa che possa essere considerata equivalente a quella che utilizzerebbe in caso di prestazione del servizio di investimento in presenza. Pertanto, non può ritenersi che gli obblighi informativi gravanti sull’Intermediario in occasione dell’acquisto degli strumenti siano stati esattamente adempiuti.

 

 

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[1] Cfr. ex multis ACF 18.10.2021, n. 4358; ACF, 20.10.2021, n. 4386; ACF, 26.10.2021, n. 4438; ACF, 21.12.2021, n. 4827; ACF, 21.01.2022, n. 4997; ACF, 30.03.2022, n. 5242.

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