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Nota a App. Lecce, Sez. I, 8 giugno 2023.

di Marco Chironi

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Una consumatrice proponeva ricorso ex art. 68 D. Lgs. n. 14 del 2019 innanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 7 e s.s. L. n. 3/2012. A supporto della propria domanda esponeva di trovarsi in una condizione di definitiva incapacità ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, a causa di un irreversibile stato di insolvenza.

Il Tribunale di Lecce accoglieva l’istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Avverso la predetta sentenza, una Banca creditrice proponeva reclamo ex artt. 50, c. 2 e 70 c. 12 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, contestando la colpa grave della consumatrice nella determinazione della sua situazione di sovraindebitamento.

La Corte di Appello di Lecce ha accolto il reclamo.

Preliminarmente, ha chiarito che la valutazione della predetta colpa grave del consumatore, ostativa all’omologazione del piano del consumatore, può essere effettuata dal Giudice financo nella fase decisoria.

Ha altresì evidenziato che, nelle disposizioni ratione temporis vigenti, il giudizio sulla colpa deve essere parametrato, anche con riferimento ad un soggetto qualificato come consumatore, sul divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente la colpa grave della consumatrice, per aver fatto un continuo ricorso al credito, non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e nella ragionevole consapevolezza di non poter farne rientro.

Invero, la consumatrice non ha provato l’assenza del profilo soggettivo nella causazione della situazione di sovraindebitamento.

Pertanto, la Corte distrettuale ha accolto il reclamo della Banca e ha revocato l’omologa del piano del consumatore emesso dal Tribunale di Lecce.

 

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