La giurisprudenza di legittimità (ordinanza n. 10293/2023) ha enunciato il principio di diritto secondo cui «In tema di rapporti bancari, la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato».
Nel confermare il principio ormai consolidatosi, secondo cui non è più ritenuto imprescindibile il deposito integrale degli estratti conto ai fini della dimostrazione del credito da indebito del correntista, potendo questo essere provato aliunde, con l’utilizzo di altri elementi di prova purché forniscano indicazioni certe e complete del credito, ha focalizzato la propria attenzione sull’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità, solo per vizio di motivazione.