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Nota a App. Milano, Sez. I, 17 febbraio 2023, n. 558.

Segnalazione a cura del Dott. Giorgio Molteni.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Call the floor” è espressione anglofona del gergo pokeristico, che, in buona sostanza, equivarrebbe a “Chiamare la Direzione della sala da gioco“. Solitamente il floor (il piano, ndr) viene chiamato quando c’è una disputa, irrisolvibile anche per il mazziere. Ecco, quindi, che il floor diventa l’arbitro più giusto e imparziale.

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Nella specie, il Tribunale milanese, con riferimento all’asserita vessatorietà della clausola floor, aveva escluso l’invocata nullità, ritenendo che «Trattandosi di prezzo o corrispettivo o remunerazione ai sensi dell’art. 34 Codice del Consumo, esso è sottratto all’analisi della vessatorietà ove sussista la chiarezza e comprensibilità come nel caso di specie … In ogni caso, non appare esservi squilibrio dei diritti ed obblighi in quanto il consumatore ha deciso di assumersi il rischio della variabilità del tasso in base allo stato del mercato pregresso e presente che può conoscere ed ottiene uno spread più basso rispetto agli spread previsti per i tassi fissi. Per questi motivi, la clausola non risulta vessatoria».

A giudizio della Corte meneghina siffatta affermazione non è meritevole di condivisione. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure e  senza soluzione di continuità con l’orientamento già espresso, con la nota decisione n. 2836, del 6 settembre 2022[1], la clausola de qua[2] non integra una prestazione essenziale e caratterizzante del contratto (ben potendo le parti stipulare validamente il negozio senza la previsione di tale clausola), connotandosi per l’operatività di «uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli».

A tale dichiarazione di nullità, non possono accompagnarsi gli invocati provvedimenti condannatori e/o restitutori, poiché, sì come già evidenziato nel precedente pronunciamento summenzionato, «la rimodulazione dei piani di ammortamento o la restituzione di somme versate richiede accertamenti della situazione di fatto, che è diversa per ogni singolo contraente e che può essere ricostruita solo mediante l’esercizio di azioni individuali, non costituendo ragione sufficiente ad escludere la necessità di tale accertamento in concreto l’affermata modestia degli importi che ogni singolo interessato potrebbe richiedere».

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[1] La sentenza è annotata in questo Portale, con nota di A. Zurlo, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante, Mutuo con tasso floor: la “scommessa” a rischio zero per la Banca mutuante. – Diritto del risparmio.

[2] Nello specifico, l’art. 6 del contratto di mutuo prevedeva che, nel caso in cui il tasso EURIBOR, avesse dovuto assumere un valore negativo, lo stesso valore sarebbe stato da considerarsi convenzionalmente pari a 0,01%.

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