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Nota a Giudice di Pace di Milano, Sez. IV, 10 novembre 2023, n. 6965.

Con la sentenza in esame, il GdP di Milano, nella persona della Dr.ssa Rossella Barbaro, ha ribadito per l’ennesima volta i principi dettati dalla sentenza Lexitor e seguiti ormai dall’unanime giurisprudenza nazionale. 

In particolare la decisione, riproponendo tutta l’evoluzione giurisprudenziale sulla materia, in conclusione afferma due principi ormai consolidati:

1) il criterio di calcolo da seguire è quello del pro rata (nel caso di specie la decisione fa leva sulla locuzione “per la vita residua del contratto”);

2) il finanziatore è legittimato alla restituzione dei costi di intermediazione in quanto percepiti direttamente dal cliente (la circostanza che poi sono stati dirottati ad altri non rileva al fine della restituzione).

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