Nota a Trib. Venezia, Sez. I, 11 ottobre 2023.
Premessa.
La notizia relativa all’ordinanza in commento ha avuto un notevole risalto mediatico nella Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige e nel Veneto essendo la parte convenuta uno dei primari istituti bancari locali presenti nel territorio e negli ultimi lustri si è fortemente espansa in tutto il Nordest.
Inoltre, la parte attrice è formata, oltre che da persone fisiche, anche da tre associazioni di consumatori attive sul territorio, di qui l’ampia diffusione nei media.
Di seguito, saranno esposti i tratti salienti del provvedimento giudiziale.
Il fatto.
Con atto di citazione dd. 29.12.2022 dieci parti, di cui sette persone fisiche e tre persone giuridiche, hanno convenuto in giudizio ai sensi dell’art. 140bis D.lgs. n. 206/2005 un primario istituto di credito altoatesino con espansione nel Nordest.
Gli odierni attori persone fisiche hanno dedotto di essere consumatori e intestatari di rapporti contrattuali, bancari e finanziari presso la banca convenuta e che, in particolare, hanno stipulato un contratto-quadro concernente la prestazione di servizi di collocamento, negoziazione e consulenza relativa a investimenti, a tal fine sottoscrivendo un contratto di deposito e custodia titoli. Al contempo la banca si è obbligata alla fornitura di un servizio di consulenza che comporta lo svolgimento della valutazione di adeguatezza prevista agli artt. 39 e 40 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 sia in relazione al servizio di collocamento che di negoziazione titoli.
Gli attori hanno allegato, altresì, un questionario di valutazione sottoscritto da ognuno e dal quale è risultato un profilo di investimento basso ovvero medio-basso, adeguato a conoscere la nozione di azione singola quotata, ma che non può assicurare la conoscenza delle nozioni di azioni c.d. quotate e c.d. illiquide.
La convenuta, invece, ha eccepito – in particolare – sia l’ammissibilità delle domande attoree sotto il profilo dell’azione di classe che contestato la richiesta nel merito. In ordine al profilo processuale, è stata eccepita l’inidoneità dell’azione classe, in quanto mancherebbe ogni riferimento ai potenziali aderenti all’azione.
Alla prima udienza dell’11.05.2023 il Collegio ha assegnato alle parti i termini per il deposito di repliche scritte e all’udienza del 13.07.2023 si è riservato in ordine alla valutazione dell’inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell’art. 140bis, comma 6, codice del consumo.
Con ordinanza decisa nella Camera di Consiglio del 13.07.2023 e comunicata l’11.10.2023, il Collegio ha dichiarato ammissibile la domanda, disposto le istruzioni alla Cancelleria per gli incombenti di rito, dato le indicazioni alla parte attrice in ordine alla pubblicazione del dispositivo sui due maggiori quotidiani altoatesini, circoscritto precisamente l’oggetto del giudizio ai diritti individuali dei consumatori che abbiano acquistato le azioni in base alla scheda prodotto come individuata nei documenti depositati sub allegato L dell’atto di citazione e fissato l’udienza per la prosecuzione del giudizio.
L’ammissibilità dell’azione collettiva.
L’ordinanza in commento verte, primariamente, sull’ammissibilità dell’azione di classe e – dato il periodo di stipula dei contratti di acquisto tra il gennaio 2012 e luglio 2015 – sull’applicazione ratione temporis della disciplina vigente al tempo dei fatti in contestazione.
Il Collegio veneziano sul punto argomenta ampiamente, considerando nell’interpretazione della domanda prima di tutto il contenuto sostanziale della medesima nell’atto introduttivo, questione superata dalle conclusioni precisate in nota autorizzata. Sul punto specifica il Collegio che l’art. 164 c.p.c. prevede espressamente la possibilità di integrare la domanda, sicché eventuali vizi dell’atto di citazione sul piano della editio actionis possono essere sanati, mentre è indiscussa la possibilità di precisazione e modificazione della domanda prima della decisione in ordine all’ammissibilità e la facoltà da parte del Tribunale di autorizzare lo scambio di memorie.
Di seguito, il Collegio ha esaminato puntualmente i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 140bis codice del consumo.
In ordine alla qualifica di consumatori degli attori, è stato rilevato che non è stata sollevata alcuna contestazione di eventuale conflitto di interessi dei singoli clienti e nemmeno delle persone giuridiche, risultando per altro incontestata e documentata la qualifica di consumatori degli investitori. Del pari non vi sono state nemmeno contestazioni relative alla sostenibilità finanziaria dei promotori e la solidità finanziaria per sostenere i costi del giudizio.
Per quanto riguarda il requisito della non manifesta infondatezza delle domande, il Collegio – a fronte delle molteplici contestazioni della convenuta – ha cura di precisare che, nel caso di specie, non si tratta di valutare il fumus boni iuris, bensì il Tribunale è chiamato ad accertare che la domanda non sia sfornita di fondamento in fatto o in diritto, vale a dire che sussista una carenza relativa agli elementi costitutivi della fattispecie o vi sia una prospettazione radicalmente priva di fondamento giuridico. Ipotesi che il Collegio ha escluso ovvero ha ritenuto necessario lo svolgimento del giudizio al fine di accertare, se la domanda sia meritevole di accoglimento o meno.
Pertanto, il criterio in sede di vaglio dell’ammissibilità della domanda è quello di non manifesta infondatezza.
Infine, si segnala che il Collegio ha argomentato e motivato la propria decisione – sempre in considerazione nella cornice della non manifesta infondatezza – in ordine all’ammissibilità dell’azione di classe per identità dei diritti individuali dei consumatori, in quanto scaturenti dal medesimo fatto costitutivo e comportanti l’accertamento di comuni questioni di fatto e diritto. Riguardo alla predetta identità di diritti, il Collegio veneziano ha cura di precisare che si tratta dell’applicazione del criterio di omogeneità tra diritti individuali dei proponenti e dei potenziali aderenti non riferita al quantum del danno, bensì alla natura degli elementi oggettivi di identificazione dell’azione.
L’eccezione di prescrizione della domanda.
Riguardo all’eccezione di prescrizione della domanda il Collegio ha stabilito che il dies a quo di decorrenza del termine deve essere il giorno nel quale ha avuto luogo la violazione degli oneri informativi in capo alla banca nei confronti del singolo consumatore, sicché – trattandosi della fase genetica del contratto avente ad oggetto l’investimento – esso è costituito dalla data di ogni singolo acquisto del prodotto finanziario.
Sul punto, però, il Tribunale sì riservato ogni valutazione con la propria decisione definitiva ovvero in sentenza, anticipando che le mere richieste di accesso ai documenti da parte degli attori non hanno efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di classe il Collegio ha rilevato che essa non è prescritta riguardo al periodo dal 29.12.2012 al luglio 2015.
Considerazioni finali.
L’istituto bancario convenuto in giudizio ha reso noto a mezzo di comunicato stampa che impugnerà l’ordinanza.
Si rimane, quindi, in attesa di conoscere i motivi e gli argomenti, nonché l’esito, dell’impugnazione.
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Info sull'autore
Funzionario amministrativo, dottore di ricerca in materie giuridiche (double degree) presso Leopold-Franzens-Universität Innsbruck e Università degli Studi di Padova, abilitato all’esercizio della professione forense.