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Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 13 ottobre 2023, n. 4076.

di Giulia Turato

Avvocato

Il caso oggetto del presente commento trae origine dalla vicenda di un garante che non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva da parte della Banca del mancato pagamento di nove rate del finanziamento al quale aveva prestato la garanzia. L’attore si avvedeva della presenza di informazioni negative sul suo conto solamente in sede di richiesta di un finanziamento personale negato e si vedeva costretto ad agire in via d’urgenza al fine di richiedere l’immediata cancellazione della segnalazione della propria posizione debitoria. In seguito all’accoglimento del ricorso cautelare il Tribunale si trovava a dover decidere in ordine alla richiesta di risarcimento per danno all’immagine, nonché per danno non patrimoniale, danno morale, danno da reputazione, danno da impossibilità di accesso ad ogni forma di credito e danno da mancate chances contrattuali.

Nel merito la banca segnalante rilevava l’illegittimità dell’avversa domanda di risarcimento, in assenza di contestazione della veridicità delle segnalazioni in CRIF del mancato pagamento di 8 rate e che l’accoglimento della domanda cautelare derivava dalla sola violazione di una normativa in materia di trattamento dei dati personali, non già l’illegittimità della segnalazione.

Il Tribunale di Bari, nel decidere la controversia, ha seguito l’infra meglio specificato iter logico.

In primo luogo, il Giudice ha osservato che l’art. 125 TUB stabilisce che i soggetti finanziatori devono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, oltre comunicazioni, o in via autonoma e rifacendosi alla pronuncia Cass., n. 14382/2021 ha ritenuto che che la legittimità della segnalazione negativa ai sistemi privati di informazione creditizia (SIC) sussiste al ricorrere sia di un requisito sostanziale, individuato nella veridicità dell’inadempimento segnalato, sia di un requisito formale, consistente nel rispetto della regola procedurale che impone all’intermediario di preavvisare il cliente circa l’iscrizione del suo nominativo nella banca dati. Rapportando i requisiti menzionati al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto esistente (o meglio non contestato) il primo presupposto ossia il mancato pagamento di n. 9 rate del finanziamento del 19.06.2013, per il quale l’attore aveva prestato garanzia ma non il secondo requisito formale ovvero il preavviso al cliente dell’imminente segnalazione negativa in CRIF, avendo prodotto unicamente la lettera di messa in mora trasmessa in data 28.11.2014, con la quale si limitava a comunicare all’attore l’esposizione debitoria senza preannunciare l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazione creditizia.

Tale previsione secondo il Tribunale discende dalla qualità del contratto di finanziamento rinvenibile in quella di credito al consumo rifacendosi sempre alla sopra citata pronuncia che riteneva il requisito assumere rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo (così come si evince pure dal dettato normativo).

Ritenuta, quindi, l’illegittimità della segnalazione negativa (si segnala che nell’istruttoria di una richiesta di finanziamento risulta determinante la c.d. referenza creditizia che può essere sia di tipo positivo, sia di tipo negativo) consegue la risarcibilità del danno effettivamente subito.

Come si può facilmente immaginare nel caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” e deve, quindi, sempre essere allegato e provato oltre al nesso causale tra l’illegittima segnalazione ed il danno lamentato (Cass., n. 1931/2017; id. n.6589/2023), nonostante la posizione agevolata dall’onere della prova più favorevole, come descritto all’articolo 2050 c.c., nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità (Cass., n. 4443/2015; id n.3133/2020).

Infine, quindi, l’amara sorpresa: secondo il Tribunale nonostante l’evidenza del mancato assolvimento dell’onere di preavviso da parte del segnalante l’attore non ha fornito alcuna prova dell’an della pretesa e, pertanto, non potrà vedersi riconosciuto alcunché.

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