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Nota a CGUE, 26 ottobre 2023, C-238/22.

Massima redazionale

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato:

«1) L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004,

deve essere interpretato nel senso che:

un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero anche qualora quest’ultimo non si sia presentato all’imbarco alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

2) L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 261/2004

deve essere interpretato nel senso che:

tale disposizione, che introduce un’eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo, non disciplina la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell’orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché tale passeggero, non consenziente, deve beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per negato imbarco previsto all’articolo 4 di tale regolamento.».

 

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