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Nota a ABF, Collegio di Palermo, 5 settembre 2023, n. 8744.

di Bianca Tempesta

Avvocato praticante

L’Arbitro Bancario Finanziario si pronuncia in tema di ricorso, che ha ad oggetto la pretesa ad ottenere la liquidazione della residua parte di quota del libretto facente capo alla ricorrente, la quale è contitolare insieme ad un’altra cointestataria, deceduta nel 2020.

L’orientamento costante dei Collegi territoriali ha abbracciato il principio della Cassazione secondo cui il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare (Cass. sez. I, 29 ottobre 2002, n. 15231).

Il Collegio di Napoli, con decisione n. 15127 del 12 luglio 2018, ha stabilito che «seguendo tale linea interpretativa, l’Arbitro ha osservato che in detta ipotesi ricorre un fenomeno di successione nel contratto tale per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto (arg. ex art. 1854 c.c.; cfr. ABF Napoli, dec. n. 645/2015), così come gli eredi del cointestatario deceduto acquistano il medesimo diritto (che, tuttavia, va esercitato
congiuntamente).

Salvo patto contrario, dunque, si deve riconoscere una piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell’efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote cfr. ABF Napoli, dec. n. 5741/2013)».

Alla luce delle decisioni summenzionate, il Collegio accoglie il ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla liquidazione della quota spettante in qualità di cointestataria, oltre interessi dalla data del reclamo, statuendo il seguente principio di diritto: “Le condizioni generali prodotte dall’intermediario non contengono una clausola che legittimi espressamente l’intermediario ad apporre un vincolo sulle somme di spettanza del cointestatario superstite (o a richiedere l’azione congiunta di tutti i cointestatari) in caso di formale opposizione di uno dei coeredi o di un altro cointestatario. Al contrario, l’art. 11, comma 6, con riguardo al libretto di risparmio a firme disgiunte, in caso di morte di un cointestatario, «resta salva la facoltà degli eredi – congiuntamente – e del cointestatario superstite di richiedere la quota di rispettiva spettanza del saldo del Libretto». Il libretto di deposito cointestato a firme disgiunte istituisce un rapporto obbligatorio solidale, assistito da una presunzione di contitolarità al 50% (cfr. artt. 1854 e 1298 c.c.: v. Coll. Palermo, dec. n. 15916/12 del 14/12/2022). Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la liquidazione della sua quota pari al 50% del saldo, al netto dei prelevamenti imputati alla propria quota, in qualità di cointestataria e non di erede. Pertanto, la ricorrente ha un titolo formale di legittimazione a ricevere la prestazione, vale a dire il contratto con cointestazione e potere di firma disgiunta”.

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