La tutela costituzionale del risparmio
Intervento del Dott. Gianfranco Servello (Presidente Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori)
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Le chiavi di lettura del tema, del tutto, interconnesse, sono tre: il contesto storico in cui matura l’art. 47 Cost., il profilo linguistico, la giurisprudenza costituzionale.
Com’ è noto, lo Statuto Albertino non conosceva, tra i suoi principi, la tutela del risparmio; solo nel 1926 si hanno (con il R.D.L. n. 1511/1926) i “Provvedimenti a tutela del risparmio”, concepiti in funzione di sostegno dell’economia nazionale, dove la tutela del risparmiatore, individuato come “depositante” si identificava con la solvibilità del sistema bancario, il cui ruolo era considerato centrale nell’interesse dello sviluppo dell’economia reale. Tale aspetto si accentua dopo la crisi del 1929, con la legge bancaria (n. 141 del 1938), che esplicitamente collega la disciplina della funzione creditizia con la tutela del risparmio.
In sede di Assemblea Costituente fu anzitutto prevalente l’intento di proteggere dall’inflazione, essendo ben presente la tragedia di tutta la nostra generazione di piccoli risparmiatori che negli ultimi trent’anni o poco più ha veduto il potere di acquisto della lira ridotto a un centoquarantesimo della lira del 1913 (A.C. pg 4025, Zerbi) questo influenzò la formulazione dell’art. 47 Cost., sia con riguardo al primo comma, in cui si incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme (e quindi non solo in quella del deposito bancario), prevedendo separatamente la disciplina, il coordinamento e controllo dell’esercizio del credito, e sia nella stesura del secondo comma, dove si favorisce l’accesso al risparmio popolare alle forme di investimento. (Einaudi-siamo all’indomani degli accordi di Bretton Woods- propose perfino l’inserimento della clausola oro, proposta respinta per l’impossibilità dello Stato di mantener fede ai suoi impegni (A.C. pg. 4041). E’ qui già possibile intravedere, al di là dell’intento protettivo del valore della moneta, un’accezione dinamica del risparmio, che non è più solo accantonamento, ma “è destinato ad entrare nel circuito economico”, (come dirà la Corte costituzionale nella sentenza n. 425 /2000), seguendo il passaggio da un’economia autarchica ad un sistema capitalistico in cui la finanza assume un ruolo centrale…così che il risparmio privato diviene un elemento di interesse pubblico.