In data 6 ottobre 2023 l’EIOPA ha posto in consultazione un’Opinion in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione captive.
In particolare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, nn. 2) e 5) della Direttiva 2009/138/CE (c.d. Solvency II), per impresa di (ri)assicurazione captive si intende un’impresa di (ri)assicurazione detenuta da un’impresa finanziaria non (ri)assicurativa, da un’impresa non finanziaria o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, il cui scopo è fornire copertura (ri)assicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte.
Al fine di definire prassi di vigilanza uniformi, l’Opinion fornisce indicazione circa le aspettative di vigilanza in diverse aree della materia in oggetto, tra cui:
- le transazioni infragruppo;
- l’applicazione coerente del principio della persona prudente di cui all’art. 132 della Direttiva Solvency II; e
- gli aspetti legati alla governance in relazione alle funzioni chiave e ai requisiti di esternalizzazione.
L’Opinion è rivolta alle Autorità di vigilanza che sono chiamate a trasmettere le proprie osservazioni entro il 5 gennaio 2024.