Nel caso in esame, è pacifico che la fideiussione sia specifica, prestata a garanzia del solo contratto di mutuo fondiario e non anche di altri, ulteriori e diversi rapporti intercorsi con la Banca convenuta; tale contratto è, consequenzialmente al di fuori del perimetro dell’accertamento condotto da Banca d’Italia, con il noto provvedimento n. 55/2005, configurandosi l’azione intrapresa da parte attrice quale azione stand alone.
È premura del Tribunale, quindi, verificare quali fossero, all’epoca della stipulazione del contratto de quo, gli elementi presuntivi in ordine all’esistenza di un’intesa illecita tra Istituti di credito, in violazione delle disposizioni per la tutela della concorrenza e del mercato dei contratti di fideiussione a garanzia di contratto di mutuo fondiario, considerato che la mera standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. A tal riguardo, parte attrice, nella specie, non ha svolto alcuna utile specifica allegazione, né, tantomeno, offerta di prova, neppure in ordine alle asimmetrie informative, circa la configurabilità dell’eventuale intesa illecita tra banche.
I poteri officiosi del Tribunale necessitano quantomeno di deduzioni specifiche della parte, in ordine al perimetro dell’intesa illecita, essendo, in ogni caso, tali poteri limitati nell’ambito della domanda della parte, come prospettata con le relative deduzioni difensive. Ciò posto, la richiesta in ordine all’accertamento della nullità della fideiussione specifica oggetto di causa per violazione della normativa antitrust non può trovare accoglimento.