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Nota a ABF, Collegio di Palermo, 19 giugno 2023, n. 6246.

di Paolo Cattaruzza Dorigo

Funzionario amministrativo

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Collegio di Palermo si è pronunciato recentemente in tema di risarcimento danni da diniego del rilascio di una referenza bancaria.

Il caso muove dalla richiesta di risarcimento danni per equivalente di una somma di denaro il cui ammontare non è stato debitamente provato dalla società ricorrente sul presupposto che il diniego del rilascio di una lettera di referenza abbia comportato l’esclusione dalla partecipazione ad una procedura di gara pubblica per l’affidamento di lavori pubblici.

Prima di ogni considerazione, è necessario far presente che in sede di controversia avanti all’ABF è emerso che la ricorrente era priva dei presupposti di meritevolezza per il rilascio della referenza bancaria richiesta essendo, tra il resto, anche un soggetto segnalato a “sofferenza” in Centrale Rischi della Banca d’Italia. 

Di particolare importanza, la pronuncia riporta la concorde giurisprudenza amministrativa in tema di definizione di “idonee referenze bancarie” contemplate nel Codice dei contratti pubblici che concernono il passato di un soggetto (correttezza e puntualità degli impegni assunti, assenza di passività). Sul punto il Collegio precisa che non si tratta di un giudizio prognostico sull’affidabilità e la solidità finanziaria del soggetto e, quindi, di una garanzia atipica, richiamando sul tema l’altrettanto concorde giurisprudenza dell’ABF che puntualizza come si tratti di atti rientranti nella discrezionalità dell’intermediario e, pertanto, non sono sindacabili dall’ABF.

Di particolare interesse per quanto concerne le referenze bancarie in generale risulta la breve trattazione in riferimento alle c.d. lettere di patronage, ivi incluso un cenno alla distinzione tra quelle deboli e forti, e la giurisprudenza ABF correlata. In ragione di ciò, l’ABF prospetta – in linea generale – una responsabilità (extracontrattuale o precontrattuale) in tema di rifiuto del rilascio di lettere di patronage deboli/referenze bancarie per partecipare a gare pubbliche, ma solo qualora sussistano i presupposti positivi per il rilascio e vi sia violazione del canone generale di correttezza e buona fede, nonché diligenza e perizia (artt. 1175, 1176, 1218 e 1375 c.c.).

Il Collegio non ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto non sussistere l’illegittimità della condotta lamentata dal ricorrente, oltre a considerare che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta per mancata prova dell’an (in particolare sotto il profilo del nesso causale) e quantum.

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