Nota alla risposta a Interpello di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia del 13 febbraio 2023.
La risposta a interpello in commento tratta ed esamina dal punto di vista dell’Agenzia delle Entrate la particolare (e sensibile!) questione relativa all’applicazione della disposizione di cui all’art. 11 del decreto legge n. 149/2013, in caso di erogazione liberale effettuata con sistema di tracciabilità e a nominativo, ovvero mediante bonifico bancario presso il conto corrente aperto per il finanziamento della campagna elettorale e gestito dal mandatario elettorale ai sensi e con riferimento alla legge n. 515/93.
Si specifica, preliminarmente, che per il contribuente il mandatario elettorale di cui alla suddetta legge è soggetto che svolge funzioni amministrative, contabili di rendiconto e dichiarative, ma che le erogazioni de quibus sono inserite nel rendiconto al fine di finanziare la campagna elettorale del singolo candidato direttamente riconducibile al partito e, quindi, rappresentano un finanziamento indiretto al partito mediante la minor somma che il partito dovrà versare ai fini del sostegno della campagna elettorale, somma sostenuta dai privati mediante le modalità anzidette.
L’istante prospettava un’interpretazione della norma richiamata utile al riconoscimento del diritto alla detrazione per le erogazioni liberali in denaro ”effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo 4 del presente decreto”; tale disposizione riconosce una detrazione, pari al 26 per cento dell’erogazione effettuata, per un importo compreso tra 30 e 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui al precedente articolo 4 del medesimo decreto legge all’analoga situazione di versamento effettuato sul conto corrente acceso dal mandatario elettorale. L’istante, infatti, facendo leva sulle circolari n. 13/E del 31 maggio 2019, n. 7/E del 27 aprile 2018 e n. 7/E del 4 aprile 2017, e la Risposta n. 201 2020, riteneva chiarito che le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti: il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale e il versamento di tali detrazioni sia tracciabile.
Pertanto, trattandosi di situazione analoga, sosteneva la contribuente che le erogazioni liberali oggetto del quesito, ”sostenute, documentate, identificabili ed effettuate sul conto corrente acceso per le anzidette finalità, potranno essere dichiarate quali spese detraibili nel modello per la dichiarazione dei redditi di competenza”.
L’Agenzia delle Entrate, di diverso avviso, ritiene, invece, senza particolarmente motivare sui punti prospettati dall’istante, che per le erogazioni liberali oggetto del quesito, effettuate mediante bonifico bancario a favore di un conto ”corrente aperto per il finanziamento della campagna elettorale” gestito da un mandatario elettorale, l’istante non potrà fruire della detrazione prevista dall’articolo 11 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, a nulla rilevando il fatto che il mandatario destinatario risulti un soggetto che svolge funzioni amministrative, contabili, di rendiconto e dichiarative, e che le erogazioni siano inserite in un ”rendiconto” al fine di finanziare la campagna elettorale di un candidato riconducibile ad un partito politico.
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Info sull'autore
Laureata in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi dell’Insubria, con tesi in diritto fallimentare. Avvocato in Lecco, con esperienza in contenzioso civile, procedure esecutive, diritto societario e arbitrato.