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Nota a ACF, 7 settembre 2023, n. 6787.

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, quale strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari, si è recentemente espresso su un ricorso in cui si contestava la nullità del contratto, la violazione di obblighi informativi e l’inosservanza delle regole relative alla valutazione di appropriatezza/adeguatezza in relazione ad operazioni di investimento in ETC (Exchange Traded Commodities).

Specificatamente, il ricorrente sosteneva la nullità del contratto per violazione dell’art.23, co.1 TUF (Testo Unico Finanza, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) essendo lo stesso stato concluso in difetto di un anteriore accordo quadro stipulato per iscritto.

Al riguardo, il Collegio ha ritenuto infondata tale domanda di nullità, in quanto il contratto quadro versato in atti dall’intermediario risultava validamente sottoscritto e, peraltro, contenente anche un espresso richiamo alla modulistica accessoria.

Quanto al merito dei fatti, in via preliminare, l’ACF ha accertato che le operazioni contestate fossero avvenute nell’ambito del servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti, senza prestazione di consulenza, mediante piattaforma di trading online.

Ciò detto, circa la profilatura del cliente, l’Arbitro ha rilevato come gli ETC oggetto di controversia fossero gli unici strumenti derivati e ad alta complessità nell’estratto conto del ricorrente (soggetto del 1942 e privo di conoscenze ed esperienze in ambito finanziario). In aggiunta, l’intermediario resistente non ha prodotto alcuna profilatura temporalmente valida del cliente, essendo l’unico questionario versato in atti successivo ai fatti oggetto di controversia.

Sulla base di questi elementi, il Collegio ha quindi ritenuto che l’operatività in lite fosse stata posta in essere in assenza di una valida profilatura.

La valutazione di appropriatezza, dalla documentazione in atti, risulta aver avuto esito negativo, tuttavia ciò, ad avviso dell’Arbitro, non consta che siano state debitamente rappresentate al cliente le relative motivazioni.

Infine, relativamente alle doglianze riguardanti la violazione degli obblighi informativi precontrattuali, l’intermediario ha prodotto delle schermate relative ad ordini non riferibili al ricorrente e che ragionevolmente rappresentano documentazione prodotta a campione ovvero a titolo esemplificativo. Per tale motivo, secondo l’ACF, non è stato in alcun modo comprovato che gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore siano stati debitamente assolti dal resistente.

Pertanto, accertato che l’intermediario convenuto non ha adeguatamente assolto i propri obblighi informativi e comportamentali, il Collegio ha deciso di accogliere il ricorso.

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