Nota a Cass. 6 settembre 2023.
Mutuando una celebre espressione, che è entrata, urlata, nell’immaginario collettivo nazionale, in un’estate meravigliosa, ormai lontana e, forse, troppo presto sbiadita, potremmo dire che con l’altrettanto nota questione dell’ammortamento c.d. “alla francese”…andremo a Berlino, a inscenare quell’atto di gioco finale, dopo i gironi all’italiana[1] della giurisprudenza di merito e arbitrale, i turni a eliminazione diretta della giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, la semifinale, con l’ordinanza di rimessione, ai sensi dell’art. 363bis c.p.c., del diciannove luglio scorso, a firma del Tribunale di Salerno[2].
Stavolta, in realtà, il giudice non sarà a Berlino, come nella fortunata (e anch’essa celeberrima) storia del mugnaio che lotta contro la prevaricazione dell’imperatore (per salvare il proprio mulino), narrazione di un episodio realmente accaduto, attribuita, a sua insaputa, a Bertold Brecht, a seguito di un riuscito scherzo[3]. Ci si potrà fermare a Roma, in Piazza Cavour.
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Nel caso di specie, è sicuramente soddisfatto il requisito della necessaria pregiudizialità dello scioglimento del dubbio interpretativo ai fini della decisione della controversia pendente innanzi al Tribunale rimettente, chiamato a valutare tutte le possibili implicazioni derivanti dalle denunciate omissioni (ovverosia, mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese, all’interno di un contratto di mutuo bancario).
Del pari, la questione può ritenersi nuova, non essendo stata ancora risolta ex professo dalla Corte Suprema di Cassazione e l’interrogativo sotteso presenta ineludibili difficoltà interpretative. Invero, sotto il profilo delle modalità di composizione delle singole rate del prestito, in relazione al rapporto tra capitale e interessi, il giudice rimettente ipotizza una prima interpretazione, per cui da tale omessa indicazione non deriverebbero conseguenze di sorta, né in punto di determinatezza/determinabilità dell’oggetto contrattuale, né, tantomeno, con riguardo alla trasparenza bancaria. Ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e, al contempo, consegnato al cliente, quest’ultimo potrebbe desumere, in ogni caso, modalità di ammortamento e, quindi, composizione delle singole rate (in cui viene frazionata l’intera obbligazione restitutoria). La mancata indicazione delle modalità di ammortamento non risulterebbe pregiudizievole in termini di “prezzo” e “condizioni” praticati, riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche, redatte per iscritto e, dunque, conosciute o, quantomeno, conoscibili, ex ante, dal cliente.
In senso diametralmente opposto, si impone una diversa ricostruzione ermeneutica, per cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” (con la corresponsione di rate costanti, in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e, per converso, quella della sorte capitale crescente), specie in relazione all’applicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori (come nel caso concreto), sarebbe suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, specialmente allorquando vengano a essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e, poi, il capitale; di tal guisa, anche la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” costituirebbe, di fatto, un “prezzo”, un “costo”, che, in quanto tale, andrebbe esplicitato all’interno del contratto.
In maniera non dissimile, sotto il profilo delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto nel contratto di mutuo, a fronteggiarsi sono due antitetiche interpretazioni, con la prima che esclude ricadute in termini di validità (il cliente, difatti, potrebbe pur sempre evincere il regime di capitalizzazione dalla lettura delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite; la banca, peraltro, non sarebbe tenuta a esplicitare la formula matematica finanziaria sottesa al calcolo degli interessi, implicita nel piano di ammortamento); la seconda tende, invece, a ritenere che la scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi (diversa da quella semplice, di default), costituisca per il cliente un evidente e ulteriore “prezzo” del denaro mutuato, incidendo sul costo complessivo del finanziamento e dovendo, consequenzialmente, essere indicata nei contratti, per iscritto, in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza.
In buona sostanza, volendo porre in essere una estremamente telegrafica (e metaforica) sintetizzazione, a fronteggiarsi sulla pedana, a colpi di stocco, sarà l’autoresponsabilità del cliente avverso il paternalismo normativo.
Last but not least, la questione è spiccatamente seriale, non sporadica, né episodica, né, ancor meno, singolare.
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In conclusione, la questione deve necessitatamente sbarcare sugli scranni delle Sezioni Unite Civili e sottoporsi al vaglio sostanzialmente esclusivo del Collegio allargato della nomofilachia.
«Se si vogliono avere risposte nuove, bisogna saper porre domande nuove»; delle volte, però, possono aversi anche ponendo domande già note, da tempo.
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[1] Trattasi di una particolare formula di competizione, con più partecipanti, nella quale è previsto lo svolgimento di incontri diretti tra tutti questi ultimi, implementando tutti gli abbinamenti possibili.
[2] L’ordinanza è pubblicata su questo Portale, con nota di A. Zurlo, Modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e indicazione del regime di capitalizzazione composto: rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, 22 luglio 2023, Modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e indicazione del regime di capitalizzazione composto: rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione. – Diritto del risparmio.
[3] Per un approfondimento, M. Bozzaotre, La giustizia tra verità inventate e storie parziali, in Giustizia Insieme, 26 aprile 2020.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it