Nel caso di specie, il ricorrente aveva inviato richiesta di disinvestimento delle quote dei fondi, in suo possesso, tramite raccomandata A/R. Al contempo, era riuscito a ottenere il riscatto delle predette quote solo dopo aver rivolto la propria richiesta direttamente alla società di gestione (per i fondi italiani), ovvero inserendo l’ordine di rimborso tramite il servizio di internet banking (per i fondi lussemburghesi). Ciò chiarito, il Collegio è chiamato, quindi, a valutare se il mancato disimpegno da parte del resistente, in qualità di soggetto collocatore, possa ritenersi (o meno) giustificato da ragioni tali da escludere ogni responsabilità per la ritardata esecuzione delle disposizioni della cliente.
Ebbene, l’asserita irritualità del mezzo comunicativo utilizzato dalla cliente, su cui si incentrano in buona parte le argomentazioni difensive del resistente, non può ritenersi tale, né, tantomeno, può ritenersi incongruente rispetto alla finalità perseguita ovvero, addirittura, “illegittimo” in base alle pattuizioni contrattuali in essere tra le parti. Invero, anche laddove si volesse perseguire la tesi dell’intermediario, in ogni caso resta che quest’ultimo ben avrebbe potuto (rectius, dovuto), dopo aver ricevuta l’asserita “irrituale” comunicazione della cliente, avviare concrete iniziative per reindirizzare nella modalità ritenuta corretta l’iniziativa della cliente stessa; a tale riguardo, non è dato riscontrare alcun fattivo comportamento posto in essere. Ciò riscontrato e ritenuto assorbente di ogni altro profilo valutativo, ad avviso di questo Collegio sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.