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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 22 giugno 2023, n. 6381.

Il Collegio ABF (Arbitro Bancario Finanziario) di Bologna si è recentemente espresso negativamente nei confronti di un ricorso in cui parte ricorrente contestava la mancata esecuzione, da parte dell’intermediario resistente, dell’ordine di revocare, nell’ambito di un mandato SDD (SEPA Direct Debit)[1], una operazione di pagamento.

Specificatamente, il ricorrente rappresentava di aver autorizzato, nel 2020, la società fornitrice di energia elettrica/gas ad effettuare in via continuativa addebiti sul proprio c/c acceso presso l’intermediario resistente e di aver revocato l’operazione di pagamento limitatamente all’addebito di di agosto 2021, in quanto non conforme al proprio modello di spesa. Nonostante l’ordine di revoca, il ricorrente si è visto addebitare il medesimo importo nel mese di settembre, che ha contestato mediante reclamo nel novembre 2021.

L’ABF preliminarmente ha ricostruito il quadro normativo della vicenda. In particolare, dal d.lgs. n. 11 del 2010, emergerebbe che, in presenza di mandato SDD validamente conferito, il cliente debitore ha diritto: per un verso, di opporsi all’esecuzione, mediante addebito diretto, anche di una singola operazione di pagamento (riferita al un mandato validamente sottoscritto e quindi autorizzata) entro il giorno che precede la data di regolamento, e, per l’altro, una volta che l’operazione di pagamento sia stata eseguita mediante addebito diretto, di chiedere il rimborso della stessa entro otto settimane dall’esecuzione dell’operazione medesima (art 14, d.lgs. n. 11/2010).

Laddove, invece, l’operazione di pagamento eseguita mediante addebito diretto non sia stata autorizzata, il disconoscimento della stessa deve essere comunicato entro il termine di tredici mesi dalla sua esecuzione (9, d.lgs. n. 11/2010), pena la perdita del diritto di rimborso.

Il Collegio, nel caso di specie, ha osservato che parte ricorrente ha presentato richiesta di revoca (solamente) per l’addebito di agosto 2021. Considerandosi l’addebito di settembre 2021 come un pagamento successivo e distinto dal primo, questo è stato ritenuto previamente autorizzato, in quanto non revocato ed eseguito nell’ambito di un mandato ancora valido alla data di addebito dell’operazione medesima, si è ritenuto di applicare il termine di otto settimane. Pertanto, ormai spirato detto termine alla data di inoltro della pec di contestazione del ricorrente (novembre 2021), ed “essendo stata la decadenza ritualmente eccepita dall’intermediario, il Collegio dichiara estinto il diritto al rimborso della somma contestata, in linea con la costante giurisprudenza del sistema ABF” (cfr. , ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 14725 del 2022).

 

 

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[1] Il SEPA Direct Debit (SDD) è un sistema di incasso che consente al creditore di disporre tramite la propria banca l’addebito del conto del debitore sulla base di un’autorizzazione preventiva (c.d. mandato) rilasciata da quest’ultimo e, specularmente, permette alla banca del debitore di procedere all’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal creditore.

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