Nel caso di specie, è pacifico che il resistente non abbia reso alcuna informativa in merito al delisting dell’ETF oggetto di controversia, prima che lo stesso fosse operativo[1].
In casi consimili, la giurisprudenza arbitrale ha avuto modo di sottolineare che tra gli obblighi di cui è gravato l’intermediario in forza del contratto di deposito titoli vi è certamente anche quello di rendere alla clientela le informazioni su vicende oggettivamente rilevanti che riguardano i titoli in deposito, ove esse siano tali da poter orientare le scelte della stessa clientela, svolgendo in tali casi l’intermediario depositario una funzione di filtro nell’interesse del risparmiatore interessato[2].
Ponendosi in questa prospettiva, non è revocabile in dubbio che il preannunciato delisting rappresentasse una informazione rientrante nel novero di quelle che l’intermediario non poteva astenersi dall’intercettare e comunicare con tempestività al proprio cliente, trattandosi, all’evidenza, di una notizia con rilevanti implicazioni sulle scelte dei detentori i titoli, non potendosi, in senso contrario, invocare la circostanza di non aver ricevuto alcuna comunicazione dall’emittente, fino al 28 dicembre 2021 (rientrando a buon diritto tra gli obblighi dell’intermediario depositario, tanto più ove con lo standing dell’odierno resistente, quello di monitorare i flussi informativi di mercato e convogliarli nei confronti della propria clientela interessata).
Pertanto, il Collegio considera la tardiva comunicazione da parte dell’intermediario della notizia del delisting delle quote dell’ETF quale condotta violativa dell’obbligo di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati; tale condotta ha avuto sicura incidenza causale nella produzione del danno, perché non ha consentito al ricorrente di poter assumere iniziative per ottimizzare il disinvestimento. Relativamente al quantum, esso può essere determinato nella differenza tra quanto percepito dal ricorrente in sede di rimborso e quanto avrebbe, invece, potuto ottenere se gli fosse stata data, con una tempestiva informazione, la chance di vendere a un prezzo di mercato, che, in assenza di criteri più specifici, può essere individuato nella media di mercato nel periodo tra il 3 novembre 2021 e il 3 dicembre 2021.
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[1] Invero, la difesa dell’intermediario, sul punto, è affidata all’argomento dell’assenza di notizie da parte dell’emittente fino alla data del 28 dicembre 2021, allorquando avrebbe ricevuto apposito avviso in tal senso. Per converso, il ricorrente ha versato in atti un comunicato precedente (segnatamente, datato 3 novembre 2021), con cui l’Emittente pubblicamente annunciava la cessazione del prodotto di che trattasi e individuava nel 3 dicembre successivo l’ultimo giorno di negoziazione, segnalando che il valore di rimborso/liquidazione sarebbe coinciso con il NAV di riferimento a quella data.
[2] Cfr. ACF, 5 novembre 2019, n. 1974; ACF, 3 gennaio 2022, n. 4875.