Nota a Trib. Termini Imerese, 22 agosto 2023.
Il Tribunale di Termini Imerese ritiene non tempestivo il versamento stante l’accredito sul conto corrente della procedura successivamente alla scadenza del termine.
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Il Giudice dell’Esecuzione ha sospeso il decreto di trasferimento dichiarando la decadenza dell’aggiudicazione del lotto pignorato per tardività del versamento del saldo di vendita, pronunciando per l’effetto la perdita, a titolo di multa, della cauzione versata dall’aggiudicatario.
Con opposizione agli atti esecutivi, tempestivamente il debitore impugnava il decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell’Esecuzione, evidenziando che l’accredito del saldo fosse avvenuto sul conto corrente intestato alla procedura in data 22 maggio 2023, successivamente al termine ultimo del 20 maggio 2023, stante che l’offerente aveva disposto il bonifico in data 19 maggio 2023 (venerdi) con modalità “ordinaria” anziché “istantanea”. Veniva conseguentemente chiesto che fosse pronunciata la decadenza dell’aggiudicatario per tardività del versamento.
Il Giudice dell’Esecuzione, con un provvedimento molto ben argomentato, accoglieva il motivo di doglianza, richiamando in materia di effetto solutorio delle obbligazioni pecuniarie il principio, affermatosi nel tempo, secondo cui «Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell’obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso»[1].
Tale statuizione, a detta del giudice termitano, risulta aver trovato conferma negli orientamenti successivamente consolidatisi[2] che hanno ribadito la tesi secondo cui «il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo soggiungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine.».
Da rilevare che, a fronte dell’eccezione formulata dal creditore procedente, volta a richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 79/2017, che in tema di sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada ha pure ammesso il principio secondo cui l’effetto liberatorio del pagamento effettuato con bonifico bancario si produce se l’accredito a favore del creditore avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento, il Giudice dell’Esecuzione ha ritenuto i principi ivi espressi non applicabili «in via generalizzata, a qualsiasi obbligazione pecuniaria, attenendo le statuizioni della Corte, specificatamente, alla disciplina dell’effetto solutorio del pagamento mediante bonifico bancario delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada.».
Gli opponenti peraltro in sede di ricorso avevano richiamato l’importante pronuncia della Cassazione n. 11171/2015, secondo la quale «In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere – per l’intero sviluppo della vendita forzata – l’uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l’affidamento di ognuno di loro sull’una e sull’altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.».
Tale decisione veniva ripresa dal Tribunale di Termini Imerese per evidenziare il carattere perentorio del termine di scadenza per il versamento del saldo del prezzo in un’asta immobiliare e pronunciare la conseguente decadenza per tardività ai sensi dell’art. 587 c.p.c.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2003, n. 149.
[2] Tra cui la recente Cass. n. 8046/2023 e, già in passato, Cass. n. 15359/2019; Cass. n. 18877/2008; Cass. 27520/2008.
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