Con il provvedimento in esame il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice d’Appello, ha confermato la decisione resa dal Giudice di Pace rigettando il gravame proposto dall’istituto di credito.
L’oggetto di causa era la richiesta di rimborso degli oneri non goduti di un contratto di cessione del quinto dello stipendio, concluso nel 2014 (sotto la vigenza dell’art. 125sexies TUB).
Il Tribunale, oltre ad affermare l’applicazione della sentenza Lexitor, esprime tre importanti indicazioni:
1) il costo di intermediazione, anche se poi trasferito a terzi, deve essere rimborsato esclusivamente dall’istituto di credito in quanto unico legittimato passivo;
2) non è pertinente il richiamo dell’intermediario alla Sentenza Unicredit Bank of Austria (sentenza n. C- 555/2021 del 9 febbraio 2023) in quanto si riferisce e interpreta una Direttiva differente e, inoltre, nel credito immobiliare il finanziatore ha un margine di manovra molto più ristretto rispetto al credito al consumo, di cui alla Direttiva 2008/48;
3) il criterio di calcolo da preferire è il pro rata temporis, in quanto molto più agevole e comprensibile per il consumatore. Sul punto, la sentenza, richiamando le precedenti decisioni del Tribunale e della Corte di Appello di Torino, cita il considerando 39 della Direttiva sul credito al consumo, che mira a un criterio di semplificazione.