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Nota a ABF, Collegio di Milano, 5 maggio 2023, n. 4331.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

La controversia de qua attiene alla condotta dell’intermediario nella fase delle trattative finalizzate alla conclusione di un mutuo per l’acquisto del 50% di un immobile sito a Venezia; secondo la prospettazione del cliente, a fronte di una proposta definita tra le parti per l’erogazione di un mutuo per un ammontare pari a 300.000,00 da restituirsi in 20 anni, al tasso fisso dell’1,05%, da sottoporsi a delibera, l’intermediario avrebbe successivamente comunicato l’impossibilità di erogare tale prestito al tasso comunicato, in quanto la situazione del conflitto tra Russia e Ucraina avrebbe determinato un incremento del tasso IRS.

L’intermediario precisa che «in ossequio alla normativa vigente – in attuazione del D. Lgs. n. 72/2016, cosiddetto “Decreto Mutui”, che recepisce la Direttiva europea 2014/17/EU (“Mortgage Credit Directive”) in materia di credito immobiliare ai clienti consumatori –, la semplice informativa inviata tramite e-mail non costituisca in alcun modo una tipologia di offerta vincolante per l’Istituto. Al riguardo, invero, la citata normativa, a tutale del consumatore, prevede che lo stesso possa richiedere all’intermediario una informativa personalizzata pre-delibera – il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (c.d. PIES) –, ovvero un modulo di informativa precontrattuale contenente informazioni personalizzate. Tale documento, ancorché non vincolante per la Banca ai fini della delibera, rappresenta un documento ufficiale, le cui condizioni hanno validità 15 giorni di calendario. Successivamente alla delibera, poi, sulla base delle condizioni definitive, il PIES viene comunque consegnato quale parte integrante della offerta vincolante insieme alla bozza del contratto».

La giurisprudenza arbitrale ha già avuto modo di evidenziare[1] come la Corte Suprema di Cassazione abbia chiarito che, per potersi configurare una responsabilità precontrattuale in capo all’intermediario, «è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto»[2].

Alla luce di quanto emerso e della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che non possano scientemente ritenersi integrati i prefati presupposti, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, per affermare un addebito di responsabilità precontrattuale in capo all’intermediario, tenuto conto, in particolare, che non sussiste alcuna prova che le trattative fossero giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nel ricorrente il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

 

 

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[1] Cfr. ABF, Collegio di Palermo, 09.02.2023, n. 1288.

[2] Cfr. Cass. n. 7768/07.

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