Con decreto del 7.7.2023 la Corte d’Appello di Lecce si è pronunciata sulla possibilità di accogliere una richiesta di c.d. cram down fiscale ex art. 182bis comma 4 L.F.
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Una società proponeva reclamo avverso il decreto del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il ricorso, presentato dalla stessa società, per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il Tribunale rigettava la domanda, avendo rilevato che la proposta della società ricorrente proponesse un soddisfacimento del credito dell’Agenzia delle Entrate nella misura del 5,14% e del credito previdenziale nella misura del 24%. Entrambi i creditori avevano espresso parere negativo.
La Corte di Appello di Lecce ha accolto il motivo di appello relativo alla contestata violazione dell’art. 182bis comma 4 L.F.
Ad avviso della Corte distrettuale, la ratio dell’omologa forzata (c.d. cram down) è quella di consentire comunque l’operatività dell’accordo di ristrutturazione quando la proposta di trattamento del credito tributario risulta economicamente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, prescindendo evidentemente dal dissenso dell’amministrazione finanziaria quando lo stesso risulti sostanzialmente fondato, come nella fattispecie, sul reiterato e sistematico inadempimento della ricorrente agli obblighi fiscali.
Nel caso in esame, la relazione del professionista conclude per la convenienza economica della proposta, avendo altresì valutato positivamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, finalizzato alla continuità aziendale.
Inoltre, il professionista attestatore ha accertato la possibilità di realizzo maggiore dei creditori rispetto all’eventuale liquidazione giudiziale.
Per tali ragioni, la Corte di Appello di Lecce ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’omologazione forzata dell’accordo di ristrutturazione.