5 min read

Nota a App. Milano, Sez. I, 3 agosto 2023, n. 2528.

Segnalazione a cura dell'Avv. Federico Comba

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nel caso di specie, l’appellante, con il terzo motivo, affermava, indipendentemente dall’applicazione della sentenza Lexitor, di avere diritto a ottenere il rimborso proporzionale di tutti gli oneri collegati al finanziamento e non maturati per effetto dell’anticipata estinzione, rilevando che la Banca non avesse esposto in modo chiaro e comprensibile quali oneri erano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (cc.dd. costi up front, ovverosia, irripetibili) e quali, per converso, erano invece destinati a maturare nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale (cc.dd. costi recurring, rimborsabili pro quota), sottolineando che, pertanto, in assenza di una chiara ripartizione, l’intero importo di ciascuna delle voci sopra riportate dovesse essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare.

In maniera del tutto antitetica, l’appellata sottolineava che l’art. 125, comma 2, TUB, in vigore dal 23 ottobre 2005 al 18 settembre 2010, prevedeva che «la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilita dal CICR». Sottolineava, inoltre, che l’ultimo periodo dell’art. 1 delle condizioni generali del contratto prevedeva che «resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alla lettera A) [spese di istruttoria], B) [oneri di intermediazione], C) [commissioni di gestione], D) [oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e postali] ed E) [premi relativi alla polizza assicurativa] del prospetto economico, non saranno rimborsabili […].». In subordine, evidenziava di essere, per quanto attiene all’eventuale rimborso dei costi di assicurazione, priva di legittimazione passiva, «trattandosi di importi alla cui corresponsione è tenuta la compagnia assicuratrice a favore della quale sono stati versati.».

*****

Il Collegio meneghino, rifuggendo da ogni dispersivo periodare, rileva, perentoriamente, come la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 263/2022, abbia dichiarato che i consumatori hanno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021. In particolare, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all’art. 11octies, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», avendone ravvisato l’incostituzionalità per contrasto con il diritto dell’Unione Europea, e, quindi, con l’art. 117, comma 1, Cost. L’art. 11octies, comma 2, l. n. 106/2021 aveva stabilito che, per i contratti conclusi antecedentemente alla sua entrata in vigore, avrebbero continuato «ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti», norme secondarie che distinguevano tra costi recurring e up front. In particolare, la Corte costituzionale ha dato atto che, attraverso l’introduzione di tale norma, il legislatore aveva «voluto proteggere l’affidamento che ha ritenuto ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall’interpretazione, che era stata data prima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell’art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario e che era stata avallata dalle norme secondarie adottate dalla Banca d’Italia», chiarendo che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione che cristallizzava il contenuto normativo dell’originaria formulazione dell’art. 125sexies, comma 1, TUB in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così impedendo una interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, si era reso inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario richiamati dall’art. 117, comma 1, Cost.

Ciò posto, nel caso in esame, deve, pertanto, applicarsi quanto disposto dal previgente art. 125sexies TUB alla luce di quanto stabilito dalla CGUE nella sentenza Lexitor, ovverosia il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato. A tal riguardo, il concetto di “costo totale del credito”, viene definito dall’articolo 3, lettera g) di detta Direttiva come includente tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili, senza riferirsi ad alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.

Per queste ragioni, costituendo l’art. 125sexies TUB la trasposizione nell’ordinamento interno di norma unionale, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla stessa Direttiva 2008/48/CE, sì come interpretata dal pronunciamento della Corte di Giustizia. Pertanto, la clausola contrattuale (art. 1) con la quale la banca ha escluso il diritto del mutuatario ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti in ragione della natura up front dei medesimi, è nulla in quanto contrastante con l’art. 125sexies, comma 1, TUB, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente ai sensi dell’art. 127, comma 1, TUB.

*****

In altri termini, reinterpretando la celeberrima espressione, con formula piena, di Ed Hutcheson (interpretato da Humphrey Bogart), in “L’ultima minaccia” (1952): «È diritto unionale, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!».

*****

In conclusione, la Corte territoriale rileva come la Banca non avesse contestato i conteggi effettuati dall’appellante (che ha utilizzato il principio della proporzionalità lineare, dividendo i costi per l’intera durata programmata del contratto e moltiplicando il quoziente per le rate successive al momento dell’estinzione anticipata), ma solo eccepito la propria carenza di legittimazione relativamente alla voce relativa al costo dell’assicurazione in quanto importo da lei non incassato. Il rilievo è, comunque, infondato. Invero, l’unico referente del consumatore è il finanziatore il quale, a sua volta, potrà avere azione di regresso nei confronti dell’intermediario, ma tali rapporti si pongono, per il consumatore, come res inter alios.

Seguici sui social: