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Nota a Trib. Bologna, Sez. IV, 17 luglio 2023.

Massima redazionale

Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, deve essere rigettata la tesi che intende assegnare all’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell’assunto cessionario di crediti in blocco, né, comunque, di estendere a tale segno, od omologare, la funzione “sostitutiva” che, in punto di cessione del credito, l’art. 58, comma 4, TUB, conferisce alla pubblicazione in G.U. La prova principe relativa all’inclusione del credito tra quelli ceduti è sicuramente il contratto di cessione.

Nel caso di specie, l’avviso in Gazzetta Ufficiale non individua in maniera specifica i crediti ceduti, introducendo, peraltro un rimando a una pagina web, che costituisce riconoscimento, in via indiretta, della non-esaustività delle indicazioni fornite per l’individuazione specifica dell’oggetto della cessione. A tal riguardo, è, del pari, insufficiente l’allegazione di uno “stralcio elenco crediti”, che è documento informale, astrattamente riferibile a qualsiasi cessione intervenuta e di formazione incerta. Di talché, la genericità e la lacunosità della produzione documentale non può che implicare l’inadempimento dell’onere di comprovare l’inclusione del credito azionato tra quelli effettivamente ceduti in blocco.

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