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Nota a ABF, Collegio di Bari, 18 aprile 2023, n. 3746.

Praticante avvocato

Nel caso di specie, il ricorrente ordinava all’intermediario l’emissione, con recapito al beneficiario, di tre vaglia non trasferibili, rispettivamente n. ***07 in data 27/07/2016 per € 800,00, n. ***10 in data 29/03/2017 per € 581,00 e n. ***17 in data 02/08/2017 per € 1.136,00, per il pagamento di canoni di locazione.
In data 04/11/2022, le somme relative ai vaglia n. ***07 e ***10 venivano corrisposte a seguito di pagamento e contestuale restituzione dei titoli da tempo scaduti e rimborsabili al solo mittente. Invece, il vaglia n. ***17 per € 1.136,00 risultava non incassato né versato, lasciando presagire che lo stesso vaglia, emesso in data 02/08/2017 non fosse mai stato recapitato al beneficiario oppure che, a seguito della consegna, questo fosse andato perduto. In ogni caso, il ricorrente è stato costretto a versare al beneficiario l’importo non incassato, con la conseguenza di aver pagato due volte la medesima somma.       
In data 10/11/2022, la ricorrente denunciava lo smarrimento del titolo presso l’autorità giudiziaria.
Benché la ricorrente presentasse ricevuta di emissione e denuncia di smarrimento del vaglia n. ***17, l’intermediario non procedeva al rimborso della somma di € 1.136,00 ritenendo necessaria la restituzione del titolo originario.        
L’intermediario, a sostegno delle proprie ragioni, richiamava l’art. 49 D. Lgs. 231/2007 che al comma 9 prevede: «il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente»; inoltre, secondo l’intermediario, lo smarrimento del titolo avrebbe fatto venire meno il presupposto giuridico per il riconoscimento del diritto del ricorrente al rimborso della provvista.          
Il ricorrente, invece, attraverso il richiamo alla decisione 23399/2022 del Collegio di Roma, chiedeva «il rimborso delle somme di proprietà inequivocabile della sottoscritta istante […], pari ad euro 1.136,00 (millecentotretasei/00) portate dal [titolo] con recapito al beneficiario, n. [***]817, emesso in data 02/08/2017, il cui titolo originale risulta smarrito […]. Con vittoria di spese pari ad euro 20,00 (venti/00), per l’instaurazione del procedimento».  
Nella controversia de qua, era pacifico che il diritto del beneficiario alla riscossione si fosse ormai prescritto; in questo senso, infatti, l’art. 6, comma terzo, del D.P.R. n. 144/01 precisa: «il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione». Nel caso di specie, il vaglia era stato emesso in data 02/08/2017 e il credito in esso incorporato si sarebbe prescritto in data 31/12/2019.   
Era altresì fuori discussione che il ricorrente conservasse il diritto al rimborso; tant’è che, secondo i principi generali in materia di diritto cartolare, la prescrizione del credito incorporato nel titolo originale non elide il diritto dell’ordinante a chiedere all’intermediario la restituzione della provvista nel termine decennale di prescrizione.   
Il dubbio verteva piuttosto sulla necessità della restituzione materiale del titolo quale presupposto per lo svicolo della provvista.          
Il Collegio di Bari, al fine di risolvere la presente controversia, ha fatto proprio l’orientamento affermato nelle decisioni n. 23399/2021 e n. 19323/2019 del Collegio di Roma secondo il quale: «l’onere della restituzione del titolo da parte del richiedente, espressamente richiesta dall’art. 49, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 per ottenere il rimborso della provvista, non sussiste dopo il decorso del termine di prescrizione del credito incorporato nel titolo, che, come visto, per i vaglia postali è indicato dall’art. 6 d.P.R. 14.3.2001, n. 144». Difatti, la restituzione ha come scopo quello di non esporre l’intermediario al rischio di pagare due volte la stessa somma, rischio inesistente nell’ipotesi di intervenuta prescrizione del credito del beneficiario.    
Pertanto «il richiedente di un vaglia postale… il quale domandi all’emittente il ritiro della provvista, è esonerato dalla restituzione del titolo ogniqualvolta tale restituzione non risulti funzionale ad evitare il rischio per l’emittente di incorrere in un doppio pagamento».       
Per i suesposti motivi, il Collegio di Bari ha accolto il ricorso e ha disposto che l’intermediario corrispondesse al ricorrente l’importo di € 1.136,00.

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