La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si pronuncia in tema di onere della prova ex. art. 2697 c.c. ed esibizione degli estratti conto dal saldo zero, accogliendo il secondo motivo di ricorso della Banca che, in secondo grado, era stata dichiarata soccombente dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, stabilendo il seguente principio di diritto: “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, «va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. 37800/2022); ciò in quanto proprio tale correntista è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all’intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, «da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall’altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento» (Cass. 35979/2022) del dare e dell’avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. 12993/2023).