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Nota a App. Torino, Sez. I, 23 giugno 2023.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Il Professor Jim Al-Khalili, in uno dei suoi divertenti saggi[1], racconta, nella prefazione, di come i veri paradossi siano affermazioni che portano a un ragionamento circolare e contraddittorio, oppure, alternativamente, a una situazione logicamente impossibile. Pur tuttavia, nell’uso comune, si tende a utilizzare impropriamente la parola “paradosso”, attribuendole un significato più ampio, inclusivo anche di quelli che il Professor Al-Khalili preferisce tecnicamente chiamare “paradossi percettivi”; questi sono dei falsi paradossi, che, pur conducendo fuori strada, hanno sempre una via d’uscita. La querelle Lexitor, probabilmente, appartiene (ancora) alla prima categoria.

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Nella specie, parte appellante, preso atto dell’intervento, nelle more, della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022[2], ha ritenuto di insistere sulle proprie richieste introducendo, nei propri scritti conclusivi, nuovi argomenti, ovverosia: ribadito che la sentenza “Lexitor” non sarebbe applicabile ai rapporti contrattuali già esauriti (come quello per cui è di causa), ha richiamato la diversa e successiva decisione assunta dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “Unicredit Bank Austria”[3], in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, oggetto della Direttiva 2014/17/UE. Ebbene, con una sorta di quello che a tutti gli effetti parrebbe un revirement[4],  nella pronuncia de qua, il Giudice unionale ha escluso che la predetta Direttiva contrasti con una normativa nazionale che limiti il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, ai soli interessi e costi che dipendono dalla durata del credito, e le spese up front sono, appunto, costi per prestazioni già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato; peraltro, le conclusioni dell’Avvocato Generale[5] erano state nel senso di affermare l’estraneità alla sentenza Lexitor dei costi pagati a terzi e, dunque, anche dei costi di intermediazione.

La Corte territoriale sabauda è stentorea, nel ritenere il riferito richiamo “impertinente”. Invero, secondo il Collegio, il giudice unionale avrebbe chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori, dettata dalla Direttiva 2008/48/UE da quella, contigua (ma intimamente differente) dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati, per contro, dalla prefata Direttiva 2014/17/UE…«sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile». Il riferimento è, nello specifico, all’art. 16 della Direttiva 2008/48/UE e, contestualmente, all’art. 25 della Direttiva 2014/17/UE. Un’argomentazione che, se non una fallacia, pare essere, quantomeno, un’attualizzazione del ben più noto comandamento della fattoria orwelliana: tutti i consumatori sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.

La Corte d’appello continua, evidenziando come i contratti di credito ipotecario (o su immobili) implichino generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo della Banca, che, quindi, ben più difficilmente potrebbe esser tentata di assicurarsi un margine di profitto nel caso di estinzione anticipata. Inoltre, per tali contratti, è specificamente previsto, all’art. 14, parr. 1 e 2, che il creditore (o l’intermediario) forniscano al consumatore informazioni precontrattuali mediante un prospetto, che prevede la ripartizione delle spese che il cliente deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno; tale ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del mutuatario «riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto».

Diversamente, nei finanziamenti ai consumatori “meno uguali degli altri” (rectius, ricadenti nella disciplina della Direttiva 2008/48/UE) i costi del credito e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente, con la Banca che può essere tentata di includere nei costi indipendenti dalla durata del contratto un margine di profitto: «… limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore e al giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto». In buona sostanza, sconfinando nelle concettualità del diritto penale, si tratterebbe di una tesi general-preventiva: nell’eventualità (meramente possibile) che l’Istituto di credito possa procedere a un’opportunistica allocazione dei costi, si ostracizza l’idea stessa della rimborsabilità parziale degli oneri.

Una tale interpretazione parrebbe coerente con l’obiettivo della Direttiva 2008/48/UE, asseritamente rinvenuto nell’assicurazione di una più elevata protezione del consumatore, in ragione della situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione. In maniera antitetica, rispetto alle operazioni creditizie disciplinate della Direttiva 2014/17/UE non sussisterebbero quei rischi di comportamento abusivo del creditore, «evocati» dalla Lexitor, per giustificare l’inclusione nel rimborso anche i costi indipendenti dalla durata del contratto. Dottor Jekyll, nel far credito, cederebbe nuovamente il posto a Mr. Hyde.

 

 

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[1] Il riferimento è a Jim Al-Khalili, La fisica del diavolo, Bollati Boringhieri, 2012.

[2] Per un approfondimento, F. Greco, Incostituzionalità, integrale rimborsabilità ed (in)certezza del diritto: considerazioni a un semestre dalla Consulta, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. n. 2, 2023, pagg. 437 ss.

[3] Il riferimento è a CGUE, 09.02.2023, C-555/21, in dirittodelrisparmio.it.

[4] V. F. Greco, La Lexitor «è mobile qual piuma al vento», in Rivista di Diritto del Risparmio, Editoriale, 11 aprile 2023, La Lexitor «è mobile, qual piuma al vento». – Diritto del risparmio.

[5] V. G. Stompanato, Credito al consumo immobiliare: osservazioni alle Conclusioni dell’Avvocato Generale, in Rivista di Diritto del Risparmio, Approfondimenti, 9 febbraio 2023, G. Stompanato – Credito al consumo immobiliare: osservazioni alle Conclusioni dell’Avvocato Generale. – Diritto del risparmio.

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