Nota a Trib. Padova, Sez. II, 8 luglio 2023, n. 4384.
1. Il caso.
Nel luglio 2021 un commercialista di Padova, collezionista di orologi di lusso, mette in vendita un Rolex al prezzo di 12.100 euro su subito.it. Viene contatto da un tale che decide di acquistare il Rolex pagando tramite bonifico. Lo stesso giorno, dopo aver visto sul proprio conto l’accredito della somma pattuita proveniente dal conto di una signora con il medesimo cognome dichiarato dall’acquirente con la causale “acquisto Rolex”, il commercialista padovano consegna l’orologio.
Il commercialista, poche ore dopo aver ricevuto l’accredito di 12.100 euro ed aver consegnato l’orologio, riceve un SMS dalla propria banca che gli comunica il blocco del proprio conto corrente. Invano, per giorni, prova a contattare il servizio clienti senza avere alcuna spiegazione in merito. Decide, quindi, di richiedere un provvedimento urgente di sblocco del conto ex art. 700 cpc, che ottiene inaudita altera parte. La Banca adempie all’ordine del giudice e sblocca immediatamente il conto ma sposta i 12.100 euro derivanti dalla vendita del Rolex dal saldo disponibile al saldo contabile, di fatto rendendo indisponibile tale somma al commercialista. Solo a distanza di alcuni mesi la banca, convocata in mediazione rivela che il blocco del conto prima e l’indisponibilità della somma bonificata poi, sono dovute al fatto che la signora ordinante del bonifico ha disconosciuto lo stesso essendo stata vittima di una articolata truffa informatica operate mediante due modalità utilizzate congiuntamente: il c.d. “smishing“, in cui gli utenti vengono invitati tramite un SMS a cliccare su un link malevolo con lo scopo di tentare di acquisire dati personali, codici segreti autorizzativi e/o credenziali di accesso ad uno strumento di pagamento; e il c.d. “vishing” cioè una truffa telefonica in cui i truffatori cercano di indurre la vittima a divulgare informazioni personali, finanziarie o di sicurezza o a trasferire loro del denaro.
Dal conto della signora, vittima di smishig e vishing, sarebbe quindi partito un bonifico di 12.100 euro diretto al conto corrente del commercialista padovano, il quale, visto l’accredito, ha consegnato il Rolex nelle mani del truffatore. Una truffa triangolare quindi: da un lato il truffatore si faceva consegnare un Rolex e dall’altro lo pagava con il conto di una ignara signora.
La banca del commercialista, essendo il medesimo istituto di credito della truffata signora, decideva di risarcire la stessa rendendo invece indisponibile la somma al commercialista padovano e rivolgendosi alla Procura di Padova per ottenere un sequestro dei 12.100 euro.
Pur non ottenendo dal PM incaricato, dott. Roberto D’Angelo, alcun provvedimento di sequestro, la banca decideva unilateralmente di non restituire i soldi al commercialista padovano.
2. La disciplina applicabile.
Pare opportuna una rapida ricognizione della disciplina di settore applicabile al caso di specie, che deve necessariamente essere individuata sulla base della ricostruzione dei fatti storici come sembra siano avvenuti.
Dal punto di vista della normativa di settore si rileva che la signora vittima della truffa informatica sia il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale è stato impartito un ordine di pagamento (cd. pagatore). Il commercialista padovano è il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento (c.d. beneficiario). La banca è il prestatore del servizio di pagamento.
La signora ha dato un ordine di pagamento al proprio prestatore del servizio di pagamento consistente in un bonifico a favore del commercialista, cioè un accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento effettuata a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita da quest’ultimo.
Trava applicazione, pertanto, il d.lgs. 11/2010, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo decreto.
3. L’inadempimento della banca.
L’art. 23, comma 2, del d.lgs. 11/2010 prevede che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicuri che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.
Successivamente, l’art. 25, comma 5bis, afferma che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione l’importo dell’operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
L’art. 17, comma 1, prevede che una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine di pagamento non possa più essere revocato dall’utente. In realtà, nel caso in cui sia previsto che l’addebito avvenga in data successiva, la revoca è possibile fine al giorno precedente all’addebito (cfr. art. 17 comma 3). Ciò che è certo è che in caso di revoca oltre i termini (come nel caso di specie), la stessa sia esercitabile solo con il consenso del beneficiario (consenso che il commercialista padovano non ha assolutamente prestato).
Pertanto, la banca aveva l’obbligo di mettere a disposizione la somma di 12.100 euro “bloccata” illegittimamente.
4. Illegittimità del “sequestro” della banca.
Identificato il corretto oggetto della controversia, cioè se la banca poteva o non poteva disporre il blocco della somma di 12.100 euro, si deve rilevare che nel caso esaminato nell’ordinanza in commento non esista alcun provvedimento dell’autorità giurisdizionale che disponga il sequestro della somma bonificata al commericalista né esiste alcuna norma che preveda che tale “blocco” possa essere operato dalla banca.
Si precisa che l’art. 6 del d.lgs. 11/2010 autorizza, solo nei casi previsti e con le modalità indicate nell’articolo stesso, il blocco dell’operatività di uno strumento di pagamento e non certo il sequestro di una somma.
5. L’ordinanza ex art. 702bis c.p.c.
Con l’ordinanza dell’8.7.2023 il Giudice Cantelli del Tribunale di Padova, Posta l’insussistenza di un provvedimento di sequestro dell’autorità giudiziaria, ha ritenuto la condotta della banca illegittima.
Il giudice ha affermato che “L’istituto di credito, infatti, quale mandatario di un ordine di pagamento ricevuto dal mandante/pagatore, non può sostituirsi all’autorità competente nelle valutazioni circa la sospetta provenienza delittuosa di una somma bonificata.
Di conseguenza, la banca non può adottare determinazioni preventive in assenza di un provvedimento giudiziario che accerti la sussistenza dei presupposti del sequestro o di altro strumento cautelare.”
Ha rilevato inoltre che: “non vi è, poi, alcuna norma della disciplina in materia di servizi di pagamento che consenta all’istituto di credito di rendere indisponibile una somma di denaro spettante al soggetto beneficiario di un pagamento.
Sul punto, va richiamata la disciplina di cui al d.lgs. 11/2010 di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
Il prestatore di servizi di pagamento è un organismo, tra cui rientrano anche gli “istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche” (art. 1, lett. g), d.lgs. 11/2010).
Allo stesso modo, per pagatore deve intendersi “il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento” (art. 1, lett. e), d.lgs. 11/2010).
Il beneficiario è invece “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento” (art. 1, lett. f) d.lgs. 11/2010).
Ciò posto, l’art. 23, comma 2, della norma in esame stabilisce che “il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento”.
Il successivo art. 25, comma 5 bis, del medesimo decreto prevede che “il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione l’importo dell’operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.”.
Qualora poi vi sia revoca dell’ordine di pagamento, essa in ogni caso, “ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento” (art. 17, comma 6, d.lgs. 11/2010).
Nel caso di specie, la resistente, quale prestatore di servizi di pagamento ha eseguito l’ordine di versamento impartito dal pagatore, ma ha omesso di accreditare, dunque di rendere disponibile, la somma di euro 12.100,00 sul conto corrente del beneficiario nella stessa giornata operativa di ricezione. La somma, infatti, è vincolata sul saldo contabile del conto corrente del beneficiario dal 14/7/2021 (e, dunque, da quasi due anni), senza che essa sia accessibile al correntista sul proprio saldo disponibile.
Ciò ha comportato una condotta contraria ai doveri di diligenza del buon intermediario, in violazione dell’art. 25, comma 5 bis, d.lgs. 11/2010.”.
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