Nota a Trib. Napoli, Sez. Impr., 5 luglio 2023, n. 6927.
Segnalazione a cura dell'Avv. Federico Comba. Massima redazionale.
In via preliminare, il Tribunale partenopeo rigetta l’eccezione di parte convenuta sulla carenza di legittimazione attiva dell’istante, dal momento che la ritenuta qualificazione dell’attore quale “imprenditore”, sulla scorta dell’assorbimento nella qualità imprenditoriale del garantito, è fondata su un orientamento giurisprudenziale superato[1]. Peraltro, a fronte di una anomalia nel funzionamento del mercato, la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi della l. n. 287/90, è stata ritenuta spettante, in primis, agli imprenditori e, poi, anche ai consumatori, nonché a qualsiasi operatore mercatuale, con un interesse processualmente rilevante alla conservazione del carattere competitivo[2].
Ciò premesso, la Sezione Specializzata rileva come l’indicazione “a prima richiesta” non sia bastevole ai fini della qualificazione quale contratto autonomo di garanzia, potendo tale espressione riferirsi tanto a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (ovverosia, autonome), quanto a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da accessorietà[3]. Neppure l’espressione “anche in caso di opposizione da parte del debitore” è, di per sé, dirimente; invero, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare come l’inquadramento nel contratto autonomo di garanzia non possa essere automatico, dovendo, per converso, soggiacere a un’analitica analisi del contenuto complessivo della convenzione negoziale[4].
Nel caso di specie, la completa espressione “a prima richiesta, anche in caso di opposizione da parte del debitore” non è sufficiente, essendo mancante un riferimento espresso alle eccezioni riferibili al rapporto principale no proponibili dal garante o alla preclusione circa la loro proponibilità. Di talché, il contratto attenzionato deve qualificarsi come fideiussione omnibus, assoggettato, in quanto sottoscritto nel 2004, all’efficacia probatorio del Provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, accluso nell’atto introduttivo da parte attrice. In tal guisa, si rinviene la corrispondenza tra le clausole dell’archetipo ABI 2003 e quelle introdotte dagli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione de qua.
Pertanto, il giudice partenopeo ritiene che, avendo l’attore allegato il contratto di fideiussione e, al contempo, potendosi avvalere della prova privilegiata costituita dal summenzionato provvedimento di Banca d’Italia, possa considerarsi soddisfatto l’onere probatorio, dovendosi qualificare l’azione proposta come di follow-on, in virtù dell’anno di sottoscrizione della fideiussione in oggetto (2004), compreso nell’arco temporale indagato dall’Autorità Garante (2002-2005). Ne consegue la nullità parziale del contratto fideiussorio (mancando negli atti del giudizio una prova idonea a dimostrare che l’Istituto bancario non avrebbe sottoscritto tale contratto, senza le clausole espunte, né, del pari, che non possa avere un interesse, seppur in forma ridotta, al mantenimento della garanzia, nella versione “riformata”).
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[1] Cfr. CGUE, C-74/15; Cass. n. 742/2020; Cass. n. 866/2020; Cass. n. 10673/2020.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 04.02.2005, n. 2207.
[3] V. Cass. n. 16825/2016.
[4] V. Cass. n. 4717/2019.
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