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Nota a Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 17 giugno 2023.

di Benedetta Tommasi

Tirocinante presso la Sezione Commerciale del Tribunale Civile di Lecce

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso un’ordinanza dirimente riguardo il tema delle segnalazioni effettuate alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF), compiendo una disamina, sia sul piano procedurale che sostanziale, riguardo gli obblighi previsti in capo agli Istituti finanziari coinvolti e un’analisi, in particolare, sullo strumento della segnalazioni -e dei relativi requisiti di legittimità- rese al Sistema di Informazioni creditizie (SIC).

Il sistema coinvolge i diversi Istituti di credito e la Centrale Rischi Finanziari, ed è volto a realizzare una banca dati idonea ad evidenziare la posizione finanziaria di ogni cliente, in riferimento alla sua affidabilità ai fini dell’erogazione del credito o di altro servizio finanziario, ovverosia l’attendibilità e fiducia in termini finanziari.

La controversia sottoposta all’attenzione del Tribunale riguarda un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. avverso una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Parte ricorrente rileva una serie di violazioni della normativa di riferimento (art. 125 TUB e art. 4 del provvedimento GPDP n. 8/2004), in merito al mancato preavviso da parte dell’Istituto di credito della segnalazione CRIF al cliente.

L’istituto di credito resistente, per converso, rileva, la legittimità della segnalazione in questione poiché già prodotta alla Centrale Rischi, prima della richiesta del provvedimento cautelare de quo. Inoltre, deduce l’inapplicabilità sia dell’art. 125 TUB che dell’art. 4, rilevando che non sussista alcun inadempimento, non essendo lo stesso tenuto a comunicare ex novo il preavviso di segnalazione.

L’ordinanza, oggetto della presente nota, in linea conforme con quanto dettato dalla normativa di riferimento e alla luce di quanto dedotto, rileva l’infondatezza della domanda proposta da parte ricorrente evidenziando come, ai fini della validità della segnalazione resa alla Centrale rischi è necessario che «il debito, (..), si sia sensibilmente consolidato, integrandosi,all’evidenza, quel concetto di “insolvenza” richiesto dalla normativa settoriale, al fine di ritenere valida una segnalazione al CRIF» (pag. 2 ordinanza Trib. Nocera).

Nel provvedimento, inoltre, si rileva come, in caso di avvenuta cessione del credito, l’Istituto Bancario cessionario ha l’obbligo esclusivo di dare continuità alla pregressa ed esistente esposizione debitoria, già segnalata, rilevando che lo stesso non sia tenuto all’obbligo di preavviso ex art. 125 TUB, se lo stesso è stato adempiuto dall’istituto cedente.

Il Tribunale Salernitano individua quindi, l’obbligo di preavviso della segnalazione, così come previsto all’art. 125 TUB, qualificandolo quale strumento di tutela verso il consumatore di carattere previsionale, sicché è volto a prevenire ed eludere la formazione di una notevole esposizione debitoria.

La pronuncia in esame delinea in maniera evidente le finalità e i relativi vantaggi dell’istituto della segnalazione CRIF sotto il profilo sostanziale, esulando le rigidità procedurali, bensì evidenziando che, in un’ottica di tutela del consumatore, l’obbligo di preavviso della segnalazione, in capo all’intermediario o all’istituto di credito, sia posto in essere al solo fine di scongiurare in primis la formazione di un’esposizione debitoria ed in secundis il consolidamento dello stato di insolvenza.

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