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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 13 aprile 2023, n. 3559.

Massima redazionale

Secondo il Collegio di Coordinamento «il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente»[1].

Ciò posto, se uno degli eredi può domandare il pagamento dell’intero credito caduto in successione, a fortiori, può chiedere anche meno. I due ricorrenti hanno, quindi, diritto di ricevere dall’intermediario quanto richiesto: la metà del saldo del libretto l’uno ed un quarto l’altra ricorrente (determinazione delle quote di eredità di spettanza di ciascuno che, lo si rileva in via del tutto incidentale, sulla base dei fatti allegati e della norma dell’articolo 570 del codice civile, pare pure corretta).

 

 

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[1] Cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 27252/2018.

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