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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 aprile 2023, n. 9972.

Massima redazionale

Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente, che agisca (come nella specie) per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova, al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione[1]. La mancata produzione dei contratti di conto corrente (nella specie, erroneamente imputata dalla sentenza di appello alla banca convenuta) ha comportato la conclusione della «illegittimità delle pattuizioni contrattuali rimaste prive di prova».

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 33009/2019.

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