Con la recentissima decisione in oggetto, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha statuito il seguente principio di diritto:
“l’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa“.