Rivista di Diritto del Risparmio
Diritti di accesso del cliente bancario ai documenti negoziali ultradecennali: due recenti sentenze del tribunale di Napoli contra Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039 [*]
di Gianluca BOZZELLI [**]

With the two recent rulings in comment, following its previous orientation, also endorsed by a large part of the Courts of Merit, the first instance Court of Naples diverged and criticises the recent ruling of the Supreme Court, which said that the time scope of the delivery of account statements of the bank account report would be limited to the last ten years, starting from the date of production. The Neapolitan judge, with broad arguments, exceeds this approach, interpreting art. 119 T.u.b., according to its various provisions, of which only that relating to the copy of individual transactions (paragraph 4) indicates a ten-year deadline; the bank therefore subject to an obligation to keep the contractual and commercial documentation of the relationship (paragraphs 1 and 2) for the entire duration, and even beyond, until the relationship with the customer has ceased.
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Rivista di Diritto del Risparmio
Giugno – Fascicolo 2/2023
Abstract.
Con le due recenti pronunce in commento, facendo seguito al proprio precedente orientamento, anche avallato da larga parte delle Corti di merito, il tribunale di Napoli si discosta e critica la recente pronuncia della Cassazione, che ha affermato che l’ambito temporale della consegna di estratti conto del rapporto di conto corrente bancario sarebbe limitato agli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di emissione. Il giudice partenopeo, con ampie argomentazioni, supera tale impostazione, interpretando l’art. 119 T.u.b., secondo le sue diverse disposizioni, di cui solo quella relativa alla copia di singole operazioni (comma 4) indica un termine decennale; la banca pertanto in relazione alla documentazione contrattuale e andamentale del rapporto (commi 1 e 2) subisce un obbligo di conservazione per tutta la durata, e anche oltre, finché il rapporto col cliente non sia cessato, in diretta discendenza delle norme di mandato e in ossequio agli obblighi di correttezza, buona fede e solidarietà, fino alla prescrizione ordinaria del diritto di verifica.
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[*] Contributo approvato dai referee.
[**] Avvocato cassazionista del foro di Napoli, titolare dello Studio Legale BG&P-ufficiolegale.com.
Rivista di Diritto del Risparmio
Diritti di accesso del cliente bancario ai documenti negoziali ultradecennali: due recenti sentenze del tribunale di Napoli contra Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039 [*]
di Gianluca BOZZELLI [**]
With the two recent rulings in comment, following its previous orientation, also endorsed by a large part of the Courts of Merit, the first instance Court of Naples diverged and criticises the recent ruling of the Supreme Court, which said that the time scope of the delivery of account statements of the bank account report would be limited to the last ten years, starting from the date of production. The Neapolitan judge, with broad arguments, exceeds this approach, interpreting art. 119 T.u.b., according to its various provisions, of which only that relating to the copy of individual transactions (paragraph 4) indicates a ten-year deadline; the bank therefore subject to an obligation to keep the contractual and commercial documentation of the relationship (paragraphs 1 and 2) for the entire duration, and even beyond, until the relationship with the customer has ceased.
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Giugno – Fascicolo 2/2023
Abstract.
Con le due recenti pronunce in commento, facendo seguito al proprio precedente orientamento, anche avallato da larga parte delle Corti di merito, il tribunale di Napoli si discosta e critica la recente pronuncia della Cassazione, che ha affermato che l’ambito temporale della consegna di estratti conto del rapporto di conto corrente bancario sarebbe limitato agli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di emissione. Il giudice partenopeo, con ampie argomentazioni, supera tale impostazione, interpretando l’art. 119 T.u.b., secondo le sue diverse disposizioni, di cui solo quella relativa alla copia di singole operazioni (comma 4) indica un termine decennale; la banca pertanto in relazione alla documentazione contrattuale e andamentale del rapporto (commi 1 e 2) subisce un obbligo di conservazione per tutta la durata, e anche oltre, finché il rapporto col cliente non sia cessato, in diretta discendenza delle norme di mandato e in ossequio agli obblighi di correttezza, buona fede e solidarietà, fino alla prescrizione ordinaria del diritto di verifica.
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[*] Contributo approvato dai referee.
[**] Avvocato cassazionista del foro di Napoli, titolare dello Studio Legale BG&P-ufficiolegale.com.
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