Nota a ACF, 31 maggio 2023, n. 6584.
Nella specie, l’Intermediario ha sostenuto di aver reso puntuale informativa al ricorrente mediante la propria piattaforma, sulla quale lo stesso cliente aveva eseguito le operazioni contestate. Pur tuttavia, il resistente non ha esibito evidenze idonee a comprovare i passaggi previsti dalla procedura, nel corso dell’operatività online del cliente, non specificando neanche che tipo di informazioni sarebbero state rese disponibili, né versando in atti copie delle “schede prodotto” relative agli strumenti in lite. Pertanto, il Collegio non ritiene che l’Intermediario abbia comprovato di aver assolto i propri obblighi informativi in modo corretto.
Del pari, rispetto agli obblighi di profilatura del Ricorrente, l’Intermediario non ha esibito alcun documento che provi di aver sottoposto al cliente i questionari previsti dalla normativa di settore, né, tantomeno, ha svolto particolari difese sul tema, dimostrando, anche in questo caso, un comportamento non diligente. Tra i documenti depositati dal ricorrente, a corredo del ricorso, è contenuta una tabella, che sembra riconducibile a un’estrazione effettuata dagli archivi informatici dell’Intermediario e riferirsi a questionari effettuati nel tempo, tra il 2014 e il 2019: essa, però, oltre a non risultare chiaramente riconducibile al cliente, riporta soltanto dati numerici riferiti ad esperienza, rischio, orizzonte temporale e profilo finanziario (solo in un caso), senza alcuna legenda esplicativa, e si presenta, di fatto, priva di elementi utili alla ricostruzione del profilo. L’Intermediario ha sostenuto di avere comunque valutato le operazioni contestate, tramite messaggi sulla piattaforma telematica, la non adeguatezza/appropriatezza delle due operazioni; a tal fine, l’Intermediario ha prodotto un file excel con l’evidenza dei messaggi asseritamente inviati dal sistema al cliente, contenenti segnalazioni che evidenziano per ciascuna delle prime tre operazioni i seguenti tre alert: “portafoglio concentrato>15% obbligazioni”, “il portafoglio risulta inadeguato per rischio credito”, “operazione non adeguata per esperienza e conoscenza”, mentre per la quarta operazione sono riportati i primi due messaggi ai quali si aggiunge, in occasione dell’ultimo acquisto, un alert sul rischio di mercato (“il portafoglio risulta inadeguato per rischio di mercato”). La lista di messaggi risulta in linea con i dati contenuti nelle note informative delle operazioni in termini di numero di ordine, data, titolo e quantità acquistata, ma non riporta chiari elementi di riconducibilità al cliente (NDG identificativo, numero di dossier titoli), e non contiene alcuna evidenza della presa visione da parte del disponente delle citate avvertenze in un momento antecedente alla conclusione delle operazioni, né della circostanza che il medesimo, malgrado dette segnalazioni, abbia dato conferma di voler procedere e dare comunque corso agli acquisti, come contrattualmente previsto.
Ciò posto, secondo l’orientamento della giurisprudenza arbitrale, nell’ambito dell’operatività online, l’Intermediario è tenuto a dotarsi di presidi organizzativi e piattaforme efficienti, che devono garantire l’adeguato assolvimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi erogati e poter tracciare in modo puntuale l’intero processo d’investimento[1]: circostanze, queste ultime, che nel caso in esame non sono state compiutamente dimostrate.
Inoltre, l’assenza in atti delle profilature del ricorrente non rende possibile riscontrare le valutazioni delle operazioni eseguite, potendosi, al più, esaminare a tal fine le evidenze degli estratti del dossier titoli del cliente. Benché l’Intermediario non abbia dato sufficiente prova, per quanto sopra rilevato, di aver tenuto un comportamento diligente sotto i diversi e plurimi aspetti sopra evidenziati, va considerato che l’esame dei dossier titoli, condotto sulla base delle rendicontazioni periodiche prodotte dall’Intermediario nel periodo 31.12.2014-31.12.2019, non conferma il profilo di un soggetto con limitata 7 esperienza in ambito finanziario richiamata nel ricorso, in particolare per quanto attiene agli strumenti obbligazionari. Al riguardo, risulta già di per sé indicativa la circostanza che i primi tre acquisti di obbligazioni, eseguiti tra settembre e novembre 2015, sono avvenuti a prezzi ben inferiori al nominale e, oltretutto, in progressiva flessione (76,00-72,25-65,15): parametro che – insieme ai tassi di interesse superiori al 5% che garantivano i titoli – ne indicava chiaramente la decisamente elevata rischiosità. Inoltre, dopo pochi mesi dall’ultimo acquisto, il ricorrente acquistava un’altra emissione di obbligazioni con scadenza più ravvicinata della precedente, ma che registrava quotazioni ancora più basse (53), che, in occasione della seconda operazione di acquisto scendevano a 25,87. A tanto aggiungasi che, dalle rendicontazioni disponibili, si evince l’abitualità operativa dell’odierno ricorrente nell’investire in strumenti di varie tipologie (in particolare, dal 2015 in avanti, atteso che, alla fine del 2014, si registrano i primi movimenti in azioni ed obbligazioni corporate, che proseguivano nel 2015, anno nel corso del quale il Ricorrente disponeva acquisti/vendite di obbligazioni sovrane emesse in dollari, spesso con operazioni ravvicinate ed a prezzi sotto la pari). Successivamente il ricorrente, che al 31.12.2015 aveva un portafoglio investito di poco superiore a 150 mila euro, si orientava anche verso titoli azionari ed altri strumenti più complessi (quali ETN ed ETC) anche a leva, mediante operazioni di acquisto e successiva rivendita in un ristretto arco temporale, spesso chiuse in plusvalenza.
Da tali univoci elementi non può non rilevarsi un evidente interesse del cliente verso gli strumenti acquistati, malgrado la loro effettiva rischiosità, di cui non poteva non essere consapevole stante il suo profilo di investitore. Siffatte evidenze conducono a ritenere che il ricorrente si sarebbe comunque determinato agli acquisti contestati, anche se fosse stato correttamente informato, e che pertanto la sua pretesa non possa trovare accoglimento in questa sede.
Il Collegio ha, infatti, escluso il nesso di causalità tra inadempimento e danno lamentato dal cliente, laddove gli elementi in atti danno conto (come nel caso di specie) di un’operatività piuttosto frequente, in epoca precedente ed in alcuni casi anche successiva alle operazioni contestate, avente ad oggetto i medesimi prodotti in lite e/o strumenti finanziari con caratteristiche analoghe, che non aveva tuttavia dato luogo a contestazioni di sorta, neppure sotto il profilo della mancata conoscenza delle caratteristiche proprie dello strumento finanziario negoziato[2].
Infine, quanto alle informazioni rese nel continuo, l’Intermediario (pur avendo sostenuto che mediante la piattaforma internet il Ricorrente aveva a disposizione la documentazione informativa costantemente aggiornata sugli strumenti e sulla situazione/movimenti del suo portafoglio per un compiuto monitoraggio dell’attività finanziaria) ha versato in atti solo le già citate rendicontazioni periodiche del dossier titoli del cliente, nelle quali veniva indicato per i titoli detenuti anche il prezzo ed il controvalore alla data di riferimento del rendiconto, raffrontato al controvalore registrato nella precedente rendicontazione in caso di titoli già posseduti ovvero a quello di acquisto, con ciò rendendo agevole la presa visione dell’andamento degli strumenti. In ogni caso, riguardo all’informativa che l’intermediario è tenuto a fornire successivamente agli investimenti, il Collegio si è espresso più volte nel senso di ritenere non sussistente a carico dell’intermediario un obbligo di monitoraggio continuo degli investimenti al di fuori del servizio di gestione di portafogli o del servizio di consulenza ove contrattualmente stabilito, servizio che non risulta che essere stato fornito per gli investimenti contestati.
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[1] Cfr. ACF, 19.11.2018, n. 1096; ACF, 19.01.2023, n. 6265.
[2] Cfr. ACF, 20.07.2022, n. 5658.
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento.