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Nota a Trib. Napoli, Sez. Spec., 22 maggio 2023, n. 5264.

di Alessia Albanese

Praticante Avvocato e borsista di ricerca presso Unisalento

Il provvedimento in commento muove dalla domanda formulata dagli attori con la quale si chiedeva fosse pronunciata declaratoria di nullità del contratto fideiussorio sottoscritto con l’istituto di credito convenuto, ampliato nel quantum, per ritenuta violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) Legge 287/90. In subordine chiedevano fosse dichiarata la nullità delle sole clausole n. 2, 7 e 9 modello contrattuale accluso agli atti, con l’effetto, vista la caducazione della clausola n.7, di declaratoria di perdita della banca convenuta della garanzia fideiussoria, in ragione della supposta inosservanza dei termini di cui all’art. 1957 c.c., non avendo essa agito in via prioritaria nei confronti del debitore principale e, in ogni caso, oltre sei mesi dalla chiusura del rapporto di c/c garantito.

Si costituiva in giudizio parte convenuta, la quale evidenziando il ruolo funzionale rivestito dagli attori nell’amministrazione della società garantita, ne eccepiva la carenza di legittimazione a proporre l’accertamento della supposta violazione della normativa Antitrust, poiché non qualificabili come consumatori. Nondimeno, in ragione della presenza nel contratto impugnato delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, di cui ai nn. 7 e 8, insisteva per la sussunzione della garanzia prestata nella categoria delle garanzie c.d. autonome, eccependo in particolare che l’inserimento della pattuizione sull’esecuzione del pagamento a semplice richiesta determinasse la sufficienza da parte di essa creditrice della proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, quale quella inviata agli attori e al debitore principale, al fine di evitare la decadenza per inosservanza dei termini di cui all’art. 1957 c.c., non essendo a tal fine necessaria la proposizione di azioni giudiziarie. Pur insistendo per l’esclusione di un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, di un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l’eventuale accordo illecito tra le imprese di credito a monte ed il contratto a valle, tale da determinare l’effetto di nullità su quest’ultimo ed escludendo altresì, l’effetto demolitorio ex art. 1418, comma 1 c.c., ai fini del rigetto delle domande attoree la convenuta eccepiva comunque la carenza di prova da parte attrice sulla propria partecipazione, nell’anno di sottoscrizione del contratto impugnato, ad un cartello con le altre imprese di credito ai fini dell’imposizione delle clausole contestate, evidenziando l’inapplicabilità del provvedimento ABI per le fideiussioni prestate successivamente all’anno 2005 quanto alla prova del supposto illecito concorrenziale, nonché la carenza di allegazione sull’essenzialità delle clausole impugnate ai fini dell’accoglibilità della domanda di nullità totale, portata in via principale dagli attori.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, ha ritenuto che la domanda degli attori vada rigettata, per il rilievo assorbente della carenza di prova del ritenuto illecito anticoncorrenziale.

Premesso che il contratto di cui è causa -a detta dell’organo giudicante- deve ritenersi sussumibile nella fattispecie delle fideiussioni, il rilievo che la stessa fideiussione oggetto del presente giudizio non può essere ricompresa nell’ambito dei contratti di garanzia ricaduti sotto la scure del provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità di vigilanza competente (che ora competerebbe all’AGCM), valevole come prova c.d. privilegiata, determina la riespansione dell’ordinario onere probatorio di parte, che impone all’attore – come è richiesto per tutte le azioni stand-alone, quale quella proposta – ex art. 2697 c.c. l’allegazione, anzitutto, e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all’art. 2 della l. 287/1990, ossia della conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato ABI, dell’esistenza di un accordo anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione del contratto impugnato nonché specificatamente dell’uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole contestate e del collegamento esistente tra il contratto di fideiussione e l’intesa vietata, con l’opportuna rappresentazione delle modalità per cui l’intesa abbia concretamente leso la libertà economica.

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