Nel nuovo concordato preventivo (nonché nel concordato cd. in bianco) il blocco delle azioni esecutive e cautelari non si produce (più) in forma automatica, poiché è necessario che il debitore depositi apposita istanza ex art. 54, comma 2, CCII, contestuale al ricorso introduttivo.
Le misure protettive, se richieste, hanno effetto dalla data di pubblicazione della relativa domanda nel Registro delle imprese, ma devono comunque essere confermate (ovvero revocate) dal giudice entro trenta giorni con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c. (v. art. 55, comma 3, CCII). E in ogni caso, la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione del concordato, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe e tenendo conto delle misure protettive concesse nell’ambito della composizione negoziata ovvero in altra procedura.
Se, dunque, il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo (fatta salva la possibilità di riproporre la domanda). Naturale conseguenza è che nel sistema sì delineato è possibile che, per effetto del venir meno delle misure protettive (per revoca o per scadenza del termine), il creditore promuova (ovvero prosegua) azione esecutiva e/o cautelare individuale sul patrimonio del debitore.