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Nota a TUE, 24 maggio 2023, T-2/21.

Massima redazionale

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale dell’Unione Europea evidenzia come l’art. 74, par. 2, del Regolamento 2017/1001 preveda che, in deroga all’art. 7, par. 1, lett. c), possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi in questione.

Pur tuttavia, tale disposizione deve essere sottoposta ad un’interpretazione restrittiva; di tal guisa, la sua portata non può comprendere i segni che sono considerati come un’indicazione della specie, della qualità, della quantità, della destinazione, del valore, dell’epoca di produzione o di un’altra caratteristica dei prodotti di cui trattasi, ma unicamente i segni che saranno considerati come un’indicazione della provenienza geografica di detti prodotti.

Nella specie, poiché il marchio richiesto è descrittivo di un tipo di formaggio per il pubblico di riferimento tedesco e non è percepito come un’indicazione della provenienza geografica di detto formaggio, il Tribunale conclude che esso non gode di una tutela in quanto marchio collettivo.

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