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Nota a Trib. Pescara, 4 maggio 2023.

Segnalazione a cura di
Studio Legale Di Maso
Studio Legale Di Maso

Il Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione Esecuzioni Immobiliari, ha accolto l’istanza del debitore esecutato – ove si eccepiva la mancanza della titolarità dei crediti oggetto di esecuzione e, per l’effetto, l’inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo a discapito del creditore procedente.
In forza del provvedimento emanato il Tribunale aternino ha definito i poteri del Giudice dell’Esecuzione in ordine all’eccezione succitata e, in particolare, la valenza dell’onere probatorio ascrivibile alla medesima.

Dettagliatamente in tema di opposizione agli atti esecutivi – la richiesta rivolta dal debitore al Giudice dell’Esecuzione affinché ne sia dichiarata l’improcedibilità – per il fatto che sia sopravvenuta del titolo esecutivo non avendo il creditore procedente provato la titolarità dei crediti oggetto di causa – rientra tra i poteri doveri del G.E. . Ciò in quanto va riconosciuto al Giudice dell’esecuzione il potere – dovere – non previsto espressamente dalla legge ma ritenuto latente al sistema – di controllare l’esistenza dei presupposti formali per procedere ad espropriazione di disporre la chiusura anticipata del processo nel caso di loro insussistenza. Pure in difetto di un opposizione del debitore. In tali casi, l’opposizione va qualificata quale istanza di sollecitazione dei poteri officiosi del G.E. Di verificare la sussistenza di un valido titolo esecutivo posto a sostegno dell’espropriazione forzata. Peraltro in tema di cessione cartolare ex art. 58 T.U.B. – l’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non risulta sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. Ne consegue in epilogo che la mancanza di prova della titolarità del credito in capo al creditore intervenuto ex art. 111 c.p.c. – rectius procedente – e dunque l’inefficacia soggettiva ex latere creditoris del titolo impedisce di portare avanti l’esecuzione.

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