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Nota a Trib. Pescara, 7 aprile 2023.

Segnalazione a cura di

Emanuele Di Maso

Studio Legale Di Maso
Studio Legale Di Maso

Il Tribunale Ordinario di Pescara, Sezione Esecuzioni Immobiliari, ha accolto l’istanza del debitore esecutato – ove si eccepiva la mancanza in atti di valida procura alle liti in favore del procuratore del creditore procedente.                                                                                                     
In forza del provvedimento emanto il Tribunale aternino ha definito i poteri del Giudice dell’Esecuzione in ordine all’eccezione succitata e, in particolare, la natura processuale della medesima.

Dettagliatamente in tema di opposizione agli atti  esecutivi – la richiesta  rivolta dal debitore al Giudice dell’Esecuzione affinché ne sia dichiarata l’improcedibilità – per non essere il difensore del creditore procedente dotato di valida procura alle liti – non ha natura di opposizione esecutiva. Ciò in quanto la suddetta eccezione non è sollevata allo scopo precipuo di far rilevare la nullità di un singolo atto del processo –  né è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi – potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal Giudice dell’esecuzione in qualsiasi momento del procedimento. Pure in difetto dell’impulso di parte. Tanto in virtù dell’addentellato normativo costituito dalle disposizioni degli artt. 82 e 83 c.p.c. – in ordine al patrocinio delle parti e la procura  alle liti – che trova applicazione anche nei procedimenti di esecuzione.  Ne consegue in epilogo che la parte istante deve sempre avvalersi del ministero di un procuratore legale sia  per iniziare un processo esecutivo sia per compiere o promuovere il compimento dei singoli atti del  predetto processo.                                      

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