In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
L’asserita inclusione del contratto nell’elenco degli NDG elencati nell’estratto di cessione ex art. 58 TUB è irrilevante ai fini della prova della legittimazione in quanto tale dato non è riportato nel contratto bancario, ma è indicato solo ed esclusivamente nella revoca degli affidamenti per cui manca la dimostrazione della coincidenza dei dati.
Il mancato deposito del contratto di cessione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la declaratoria di carenza di legittimazione attiva.