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Nota a ABF, Collegio di Torino, 9 marzo 2023, n. 2317.

La presente decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario ha origine dal ricorso proposto dal cliente della banca convenuta al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza al legittimo affidamento che l’intermediario aveva ingenerato durante le trattative circa la sussistenza delle condizioni favorevoli per ottenere un mutuo. Secondo il ricorrente, infatti, l’intermediario aveva violato i doveri di correttezza e buona fede in sede precontrattuale dal momento che non lo aveva avvisato fin da subito dell’impossibilità di accedere ad un mutuo al 90%. Se l’agente della banca avesse tempestivamente reso nota tale preclusione, il cliente avrebbe potuto immediatamente formulare una richiesta di mutuo all’80% (senza rischiare di incorrere nella maggiorazione dei tassi di interesse) oppure, in alternativa, si sarebbe potuto rivolgere ad altro istituto creditizio.

Nel dirimere la questione, il Collegio ricorda che la condotta precontrattuale dell’intermediario per la valutazione dei profili dell’opportunità di contrarre è libera nei fini: la valutazione del merito creditizio rimane prerogativa esclusiva dell’istituto erogante (per tutte, Collegio di Coordinamento, dec. n. 6182/2013). Nonostante ciò, però, tale condotta è da ritenersi comunque vagliabile alla luce dei canoni di trasparenza, buona fede e correttezza, alla cui violazione – se causa di un danno comprovato – può seguire l’adozione di pronunce di condanna al risarcimento del danno (in tal senso, v. ex multis, Coll. Bari, dec. n. 16372/2021; Coll. Napoli, dec. n. 11614/2021).

Difatti non è precluso all’Arbitro di riscontrare se la condotta dell’intermediario, nella fase delle trattative e dell’istruttoria, sia stata ispirata al rispetto dei canoni di correttezza, buona fede e diligenza professionale ai sensi degli articoli 1337 e 1375 cod. civ. e alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Alla luce di ciò, nel caso di specie l’ABF ha ritenuto di accogliere, seppur parzialmente, la domanda proposta dal cliente-ricorrente, essendo stata comprovata una violazione della buona fede precontrattuale a carico della parte resistente.

In materia di contratti di finanziamento, la responsabilità dell’intermediario deve ritenersi senza dubbio di natura precontrattuale (e quindi extracontrattuale) in caso di violazione dei doveri comportamentali derivanti da principi generali (quali la buona fede e la correttezza) ovvero da norme di settore (primarie e secondarie) disciplinanti la fase delle trattative che precedono la formazione del contratto quadro.

Secondo la costante linea ABF, infatti, la diligenza professionale impone alla banca di soddisfare con la massima sollecitudine le richieste della clientela, indicando gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento di una richiesta di mutuo e dimostrando, in modo appropriato, la fondatezza della valutazione effettuata.

In una tale cornice giuridica, Il Collegio osserva che l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 quale componente necessaria del fatto illecito, è implicito nella violazione dell’obbligo di comportamento secondo buona fede, quanto meno sotto il profilo della colpa.

Quest’ultima, infatti, è sempre presente quando il comportamento dannoso violi una regola di condotta posta da una norma di legge, e tale è (ex art. 1337 c.c.) l’obbligo di comportarsi secondo buona fede durante le trattative contrattuali.

Ne consegue che, una volta accertato il contrasto tra il comportamento dell’agente e l’obbligo di correttezza imposto dall’art. 1337 c.c., non occorre un particolare comportamento oggettivo di malafede, né la prova dell’intenzione di arrecare pregiudizio all’altro contraente, perché sussista l’elemento psicologico necessario, ex art. 2043 c.c., affinché possa esservi responsabilità precontrattuale.

Quanto all’elemento oggettivo della responsabilità ex art. 1337 c.c., va osservato che esso presuppone l’esistenza di trattative che, per serietà e concludenza, abbiano determinato l’affidamento dell’altra parte nella conclusione del contratto.

Il Collegio, dunque, ritiene che l’intermediario sia incorso in una responsabilità precontrattuale e, di conseguenza, che parte ricorrente abbia diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. In particolare, il danno va determinato tenendo conto dell’illecito e delle caratteristiche proprie della responsabilità precontrattuale. Specificatamente l’illecito precontrattuale è quello del non-corretto svolgimento delle trattative ed il danno che ne consegue è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall’aver fatto affidamento nella possibilità della conclusione del contratto.

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