Nell’ambito della cessione dei crediti in blocco di cui all’art. 58 T.U.B., i criteri relativi all’individuazione dei crediti oggetto di cessione devono consentire di affermare senza lasciare incertezze od ombre di sorta se il credito relativo ad uno specifico rapporto contrattuale sia stato effettivamente trasferito.
In ipotesi di incertezza sulla prova della titolarità del credito in capo al cessionario, non può esser attribuita alcuna valenza risolutiva alla dichiarazione resa dal cedente, trattandosi di uno scritto proveniente da un soggetto terzo, munito al più di valenza indiziaria e che tuttavia, in difetto di ulteriori elementi presuntivi, non pare possa assurgere al rango probatorio superiore.