La controversia verte sull’asserita illegittimità della condotta di parte resistente, nonché gli eventuali presupposti di risarcibilità del danno, che la ricorrente sostiene di aver patito non avendo potuto partecipare al collocamento del BTP Italia.
Ciò premesso, quanto alla condotta dell’intermediario, parte attrice ritiene che questi abbia assunto l’impegno di concludere l’operazione entro il termine richiesto, coincidente con l’inizio dell’asta richiamata; deduce, altresì, che, nonostante gli operatori le avessero reso noto il problema tecnico sin dalla prima richiesta, l’avessero parimenti rassicurata sulla risoluzione dello stesso in tempi brevi, ingenerando un legittimo affidamento in ordine alla conclusione dell’operazione in tempo utile. Di tali rassicurazioni non si rinviene riscontro documentale.
È pacifica l’ammissione da parte della banca della sussistenza di un errore tecnico, impeditivo del buon fine della pratica richiesta di attivazione del dossier titoli, da associare al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla cliente presso la convenuta. Il Collegio non può che accertare l’illegittima condotta dell’Istituto di credito, il cui comportamento in fase di valutazione e riscontro delle richieste del cliente deve, peraltro, sempre rispettare i canoni della buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali[1].
L’istante chiede, inoltre, il risarcimento del danno asseritamente subito; a tal riguardo, l’ACF rileva che è onere della parte ricorrente comprovare adeguatamente il danno asseritamente patito; detto nocumento non deve concretizzarsi in meri “disappunti o perdite di tempo”, ma, per converso, deve necessariamente risultare dalla documentazione prodotta la ricorrenza di un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario contestata[2]. Tutto ciò premesso, in considerazione della documentazione in atti, conformemente a quanto rilevato dalle parti, la pretesa della proponente non è giudicata meritevole di accoglimento in quanto priva di valide evidenze probatorie, sia nell’an sia nel quantum.
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[1] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 3255/2021.
[2] Cfr. ABF, Collegio di Roma, 13.03.2023, n. 2409; ABF, Collegio di Roma, n. 4568/2016.